n. 233 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 ed iscritto al n. 136 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Carla Colelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso spedito per la notifica il 1° ottobre 2012, ricevuto il 3 ottobre e depositato il successivo 9 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 30 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica), in riferimento agli «artt. 8, 9 e 10» (recte: artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. La predetta norma e' impugnata nella parte in cui, inserendo il comma 01 nell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), dispone che «La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potesta' tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma». 1.1. - Il ricorrente premette che, in base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa esclusiva (recte: primaria) in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5) ed opere idrauliche (art. 8, n. 24), nonche' competenza concorrente in tema di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita' (art. 9, n. 9 «e art. 10», recte: e n. 10). Sulle richiamate norme statutarie si fonderebbe la competenza provinciale a disciplinare l'organizzazione territoriale e la relativa programmazione del servizio idrico integrato, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte nella sentenza n. 412 del 1994 e confermato, all'indomani della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nella sentenza n. 357 del 2010. Tale competenza non comprenderebbe tuttavia, ad avviso del medesimo ricorrente, la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, che sarebbe viceversa, secondo quanto...

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