n. 230 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012. Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' l'atto di intervento della Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. (C.I.N.);

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Francesco Sciaudone per la Compagnia Italiana di Navigazione s.p.a. (C.I.N.), Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato il 19 ottobre successivo e iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, fra l'altro, l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' degli artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), e 6 dello stesso statuto speciale, quest'ultimo articolo in relazione all'art. 3 e all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 1.1.- La norma censurata prevede che «Le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate». A parere della ricorrente la disposizione impugnata determinerebbe l'esclusione della Regione dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente. L'esclusione sarebbe totale nella parte in cui si prevede che tali convenzioni si intendano approvate e producano effetti a far data dalla sottoscrizione, senza la partecipazione della Regione al relativo procedimento. L'esclusione sarebbe invece parziale nella parte in cui si prevede che le successive modificazioni o integrazioni siano approvate una volta che le Regioni interessate sono state semplicemente «sentite», senza, dunque, che sia stata acquisita l'intesa con le stesse. La ricorrente evidenzia come la situazione della Regione autonoma Sardegna in ordine ai collegamenti marittimi sia del tutto peculiare, a causa della sua insularita', che rende la corretta gestione di tali collegamenti essenziale per lo sviluppo (industriale e turistico) dell'isola e per il soddisfacimento dei diritti dei suoi residenti. Tale situazione di fatto troverebbe riconoscimento anche in diritto, atteso che lo statuto speciale per la Sardegna stabilisce, all'art. 53, che «La Regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla», con cio' comportando la diretta presenza della Regione nei relativi procedimenti, e, da ultimo, l'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che «alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale». A cio' la ricorrente aggiunge che la «continuita' territoriale» sarebbe competenza specifica della Regione, sia sul piano legislativo che su quello della gestione amministrativa. E tanto, sia per l'espressa previsione normativa sopra riportata, sia in forza del cosiddetto «principio del parallelismo» di cui all'art. 6 dello statuto speciale, in base al quale la Regione ha potesta' legislativa (anche) nelle materie in cui ha potesta' amministrativa (sul punto viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2006). Viene rilevato inoltre che la disposizione censurata, proprio in una materia di sicura spettanza regionale, escludendo la Regione dal procedimento approvativo delle convenzioni ad oggi sottoscritte e riducendola al ruolo di soggetto meramente udito nel successivo ed eventuale procedimento di integrazione e modificazione delle convenzioni stesse, violerebbe il principio di leale collaborazione. A detta della ricorrente la norma violerebbe altresi' le seguenti disposizioni dello statuto speciale: a) l'art. 53, che impone la diretta partecipazione della Regione ai procedimenti che interessano i trasporti da e per il continente;

  1. l'art. 3, primo comma, lettera p), che riconosce alla Regione potesta' legislativa esclusiva nella materia «turismo», in quanto e' specifico interesse regionale assicurare collegamenti efficienti ed...

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