n. 228 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale), e dell'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 2012), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 28-30 marzo 2012 e il 15-17 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 4 aprile 2012 ed il 22 ottobre 2012 ed iscritti ai nn. 67 e 167 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Colalillo per la Regione Molise. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso (iscritto al n. 67 del reg. ric. del 2012), notificato il 28-30 marzo 2012, depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 4 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2;

18, commi 1 e 2;

67, commi 1 e 2;

68, comma 1, lett. a);

69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), in riferimento all'art. 117, comma primo, comma secondo, lettere e), l), ed s), e comma terzo, Cost. ed all'art. 120 Cost. 1.1. - In particolare, il ricorrente ha impugnato l'art. 18, commi 1 e 2, della citata legge regionale, nella parte in cui consente al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, nonche' ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale, l'utilizzo del mezzo proprio ed il relativo rimborso di spese in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. Cosi' disponendo, l'art. 18, commi 1 e 2, innanzitutto si porrebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dal legislatore statale all'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possono piu' essere applicate le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), e nell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali);

in secondo luogo, sarebbe lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo a disciplinare il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici. 1.2. - L'art. 79 della medesima legge regionale e', invece, impugnato nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura giuridica non puo' essere modificata. Detta norma sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, affidando in via diretta la gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione, e quindi sottraendo al soggetto subentrato all'Autorita' d'ambito il potere di scelta delle modalita' di «affidamento della gestione del servizio idrico integrato», violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente alla quale va ricondotta la disciplina delle Autorita' d'ambito territoriale (e dei nuovi soggetti che dette autorita' andranno a sostituire), ponendosi in contrasto con la normativa statale. Essa, inoltre, affidando ope legis la gestione del servizio idrico integrato, che e' un servizio di rilevanza economica, riconducibile alla categoria dei servizi di interesse economico generale, soggetto in quanto tale alla concorrenza, ad un ente di diritto pubblico che si configura quale ente strumentale della Regione, escluderebbe la concorrenza, violando il diritto comunitario. 1.3. - Il ricorrente censura, infine, gli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69, della legge regionale n. 2 del 2012, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta regionale compiti in materia di riorganizzazione sanitaria che interferirebbero con le funzioni espletate dal commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. In particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, nella parte in cui riconosce alla Giunta regionale la potesta' di impartire direttive all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), l'art. 67, nella parte in cui consente alla Giunta regionale di intervenire in merito al riordino ed alla rideterminazione dei distretti dell'unita' sanitaria locale, l'art. 68, comma 1, lettera a), nella parte in cui, modificando il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12), ove interpretata nel senso di reiterare norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza di questa Corte n. 78 del 2011, conserva in capo alla Giunta regionale il controllo di alcuni degli atti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale, nonche' l'art. 69, nella parte in cui assegna alla Giunta regionale compiti in materia di accreditamento istituzionale, interferirebbero con le funzioni assegnate al commissario ad acta nominato dal Governo, come risulta dal mandato commissariale allegato alla delibera di nomina del commissario ad acta del 24 luglio 2009, individuato nel Presidente della Giunta regionale pro-tempore. 2. - Con un successivo ricorso (iscritto al n. 167 del reg. ric. del 2012), notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato il successivo 22 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n 2 - Legge finanziaria regionale 2012). Con tale disposizione, il legislatore regionale ha modificato la legge regionale n. 2...

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