N. 217 SENTENZA 18 luglio 2012 - 13 settembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007);

2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.

11 del 2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 55 e 88; 10, commi 85 e 86; 12, commi 32 e 38, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 51, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.

11 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, commi 70 e 85, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 91, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 13, comma 25, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n.

21/2007) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2011 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 24 ottobre 2011, notificato il successivo 27 ottobre 2011 e depositato il 31 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) e, segnatamente, dell'articolo 2 commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106; dell'articolo 7, comma 51; dell'articolo 10, commi 25, 85 e 86;

dell'articolo 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38; dell'articolo 13, comma 25.

1.1.- Quanto all'art. 2, comma 55 - che prevede la concessione di un contributo alla societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a. a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia - esso introdurrebbe, secondo il ricorrente, una misura 'di tipo selettivo', in quanto destinata soltanto alla anzidetta societa', cosi' da richiedere, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la notificazione alla Commissione europea, che il legislatore regionale non ha previsto, cosi' da violare l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e internazionali. Inoltre, la disposizione introdurrebbe un trattamento favorevole nei confronti della societa' Udine e Gorizia Fiere S.p.a., che 'si traduce in un pregiudizio per la concorrenza con gli altri soggetti economici che operano nello stesso mercato', con conseguente violazione anche dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo il legislatore regionale invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

1.2.- Quanto all'art. 2, comma 70 - che concede, a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio, contributi per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, nonche' per l'avvio di nuove attivita' commerciali per quelli cessati dall'attivita'; la promozione di attivita' di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale; la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione - esso darebbe luogo ad un'ipotesi di aiuto di Stato, e con specifico riguardo al contributo per il reinserimento professionale, si 'configura anche un aiuto al funzionamento'. In tal modo, il legislatore regionale, esorbitando dalla propria competenza, si sarebbe posto in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE di esenzione n. 800/2008, della Commissione delle Comunita' europee del 6 agosto 2008, Commissione delle Comunita' europee, Regolamento CE de minimis n. 1998/2006 della Commissione delle Comunita' europee del 15 dicembre 2006) ed avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost.

1.3.- Quanto all'art. 2, comma 85 - che incentiva la creazione di nuove imprese da parte delle donne nei settori artigianato, commercio, turismo e servizi, tramite la concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, nonche' delle spese di costituzione e primo impianto - anche esso, per il ricorrente, eccederebbe la competenza regionale e, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Regolamento di esenzione 800/2008 e Regolamento de minimis 1998/2006), avrebbe leso l'art. 117, primo comma, Cost.

1.4.- Quanto all'art. 2, comma 88 - che contempla la concessione di un finanziamento alla ASDI denominata 'Distretto del Mobile Livenza Societa' Consortile a r.l.' ed all''Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia S.p.a. Consortile' per progetti di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione del prodotto e del processo, per l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle reti distributive, nonche' per il sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese ed altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto - se ne denuncia la natura di misura di tipo selettivo in favore di societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, in quanto destinate solo ad imprese di uno specifico settore. Di qui, la necessita' di notificazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108

TFUE; obbligo che sussisterebbe 'anche qualora le predette misure possano essere ricondotte, come sembra rilevarsi dalla lettura della norma, agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' (GUCE n. 244 del 1° ottobre 2004, Comunicazione della Commissione.

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta')'. Con la conseguenza che la Regione, per un verso, avrebbe violato l'art. 117, primo comma,

Cost., mancando di prevedere l'anzidetta notificazione e, per altro verso, avrebbe invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera

e), Cost.

1.5.- Quanto all'art. 2, comma 91, anche il finanziamento - con esso introdotto, ad integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, per sostenere il rafforzamento, il consolidamento ed il sostegno finanziario delle imprese - si risolverebbe in misure di tipo selettivo, giacche' destinate solo ad imprese di un specifico settore, da notificarsi, quindi, alla Commissione europea ex art. 108 TFUE. Sicche', la Regione, per un verso, avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., omettendo di prevedere l'anzidetta notificazione e, per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT