N. 192 SENTENZA 17 - 19 luglio 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 3, 11 e 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e degli articoli 2 e 5 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n.

39 (Disposizioni in materia di entrate), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 31 ottobre-3 novembre 2011 e il 9-11 gennaio 2012, depositati in cancelleria l'8 novembre 2011 e il 17 gennaio 2012 ed iscritti rispettivamente al n.

131 del registro ricorsi 2011 ed al n. 9 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 31 ottobre-3 novembre 2011 e depositato l'8 novembre 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2011, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale gli articoli 3, 11 e 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 54 del 31 agosto 2011.

Gli articoli impugnati prevedono rispettivamente interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo, di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo e sussidi a favore dei malati oncologici e dei pazienti trapiantati.

  1. - Il ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale delle predette disposizioni per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    2.1.- Rileva il ricorrente che l'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, dopo l'art. 15 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo Legge Finanziaria Regionale 2011), inserisce l'art. 15-bis, rubricato 'Interventi per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo'. La novella legislativa prevede al comma 1, che allo scopo di valorizzare l'Aeroporto d'Abruzzo e' autorizzata la spesa di euro 2.800.000,00 per l'anno 2011, mediante lo stanziamento di tale importo sul capitolo di spesa denominato 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57'. A tale riguardo la disposizione prevede le seguenti modalita' di copertura: quanto ad euro 1.200.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), denominato 'Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - fondo di dotazione'; quanto ad euro 1.600.000,00, tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione denominata 'Agensud 78/88'. Tuttavia il ricorrente osserva che la predetta somma di euro 1.600.000,00 non compare nell'allegato 3 della legge in esame, recante 'Tabella economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011'. Ne conseguirebbe che tale stanziamento non potrebbe concorrere alla copertura dell'onere complessivo di euro 2.800.000,00, derivante dagli interventi previsti per la valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo. Tale onere rimarrebbe dunque privo della copertura finanziaria per l'importo corrispondente.

    2.2.- L'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 a sua volta modifica i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2011. La novella legislativa prevede, al comma 1, che 'La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77, recante 'Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo', e' stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in euro 4.000.000,00'. Tale stanziamento, destinato al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 2000 viene finanziato: quanto ad euro 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); quanto ad euro 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77 del 2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA (Finanziaria regionale abruzzese). Rileva il ricorrente che l'importo di euro 2.000.000,00, rappresentato dalle economie derivanti dai programmi di attuazione di cui alla legge reg.

    Abruzzo n. 77 del 2000, giacenti presso la FIRA, risulterebbe gia' utilizzato nella misura di euro 1.200.000,00 per il finanziamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, lettera

    a), della legge regionale n. 1 del 2011, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011. Ne risulterebbe che lo stanziamento di euro 4.000.000,00 sarebbe coperto solamente nei limiti di euro 2.800.000,00.

    2.3.- L'art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 prevede interventi per i malati oncologici. In particolare i commi 2 e 3 estendono ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati i sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 21 aprile 1977, n. 19 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare), per un onere valutato in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2011. Ai fini della copertura di tale spesa il successivo comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 35 del 2011 apporta le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, in termini di competenza e di cassa: incremento di euro 1.100.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata denominata 'Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie'; diminuzione di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrata denominata 'Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie'; incremento di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte spesa denominata 'Interventi socio assistenziali per la maternita', l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia'. Rileva il ricorrente che il risultato mostra un saldo negativo per euro 1.900.000,00 e la prevista spesa risulterebbe quindi priva di copertura per l'importo corrispondente.

  2. - La Regione Abruzzo non si e' costituita nel giudizio introdotto con il ricorso n. 131 del 2011.

  3. - L'art. 11 della legge regionale n. 35 del 2011 e' stato sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 5, recante 'Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013)' e le modifiche apportate attengono alla determinazione della dotazione del fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 2000, stabilita per l'anno 2011 in euro 2.800.000,00 in luogo dei precedenti euro 4.000.000,00.

  4. - Con ricorso notificato il 9 gennaio 2012 e depositato il 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale gli artt. 2 e 5 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 71 del 10 novembre 2011.

    Gli articoli impugnati sostituiscono rispettivamente gli artt. 3 e 31 della legge regionale n. 35 del 2011.

  5. - Il ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge reg. Abruzzo n. 39 del 2011 per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

    6.1.- L'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 39 del 2011, nel sostituire l'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, che aveva introdotto l'art. 15-bis nella legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, lascia invariata la previsione del comma 2, lettera a), di quest'ultimo ed in luogo di quanto stabilito dalla precedente lettera

    b) prevede alle lettere b) e c) che per il finanziamento degli interventi di cui alla legge della Regione Abruzzo 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo), nella misura di euro 2.800.000,00, si provvede nel modo seguente: quanto a euro 1.200.000,00 mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - U.P.B. 08.02.002 - denominato 'Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98'. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio,

    Attivita' sportive, su richiesta della Direzione Trasporti,

    Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, e' autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.200.000,00 sul capitolo di spesa 242422 - U.P.B. 06.02.004 denominato: 'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57'; quanto a euro 1.600.000,00 mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attivita' sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, e' autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - U.P.B. 06.02.004 denominato:

    'Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n.

    57'.

    Rileva il ricorrente che allo stato non risulta approvato dalla Regione Abruzzo il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010. Ne conseguirebbe che il legislatore...

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