N. 207 SENTENZA 4 - 13 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA,

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2010 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Liguria e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre 2010 la Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prospettando, nell'insieme, la violazione degli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonche' dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

  1. - La Regione, in premessa, ha svolto alcune considerazioni sulla ratio normativa che sottende, a proprio avviso, il complessivo contenuto precettivo del decreto-legge in esame.

    Si osserva, in proposito, che diverse disposizioni contenute nel titolo primo, la cui rubrica reca 'Stabilizzazione finanziaria', non tengono conto delle regole costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono limiti rigidi a voci specifiche di spesa.

    L'inclusione delle Regioni e degli enti locali tra i destinatari delle norme impugnate avviene, prosegue la ricorrente, o mediante espresso riferimento ad esse, oppure mediante il riferimento generico alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), cioe' a quelle elencate annualmente dall'Istat entro il 31 luglio di ogni anno.

  2. - Tanto premesso in generale, la Regione Liguria, nel sottoporre al vaglio della Corte, tra gli altri, l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha dedotto - quanto ad esso - la violazione dei soli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonche' dei principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento.

  3. - La ricorrente richiama il contenuto della suddetta norma, inserita nel titolo primo del citato decreto-legge, la cui rubrica reca 'Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni'.

    Essa prevede che 'le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato'.

    4.1. - Con specifico riguardo alla disposizione impugnata, la ricorrente deduce che vi e' 'il fondato timore' che rientri nella suddetta previsione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009 (Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010), nel quale 44 milioni di euro sono stati stanziati per il Fondo nazionale per la montagna. A tale decreto non risulta essere seguito alcun atto di impegno formale da parte degli organi dello Stato. Si tratta, in particolare, degli stanziamenti allocati nel capitolo 7620 del bilancio regionale 2010.

  4. - La norma in esame sarebbe illegittima, in quanto inciderebbe sull'autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.) e sulla loro competenza legislativa piena in materia di comunita' montane (art. 117, quarto comma, Cost.). Una somma gia' stanziata nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e gia' destinata alle Regioni - della quale, dunque, queste avevano tenuto conto nell'impostare il proprio bilancio ed i propri programmi - viene 'avocata' allo Stato per un mancato impegno che non dipende da alcuna inerzia o colpa della Regione.

    Cio' - oltre a discostarsi dal principio di leale collaborazione tra istituzioni - altererebbe la programmazione gia' compiuta dalla Regione, violando il legittimo affidamento di...

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