n. 189 SENTENZA 23 giugno - 2 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013, iscritto al n. 96 del registro ricorsi 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7-10 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2013 e iscritto al registro ricorsi n. 96 del 2013, ha impugnato l'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), per contrasto con gli artt. 97, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 della Costituzione. 2.- La disposizione censurata introduce nella legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007) l'art. 4-bis, intitolato «Norme di salvaguardia», il quale prevede, al comma 2, che «Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle "Linee Guida" approvate con il D.M. 10 settembre 2010 [...] allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 con le modalita' previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.». 3.- L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in primo luogo, che il Comitato tecnico e' un organo paritetico costituito, in attuazione del Protocollo di intesa del 14 settembre 2011, fra Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Basilicata;

in particolare, l'intesa sarebbe volta a realizzare una forma di collaborazione fra amministrazioni centrali e la Regione, per la «definizione di modalita' di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale», secondo la funzione assegnata a tali accordi dall'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nel Protocollo d'intesa le parti hanno individuato le attivita' rimesse al processo «codecisionale», prevedendo - fra l'altro - la definizione condivisa delle «modalita' procedurali attuative del Codice» (art. 1, comma 2);

l'individuazione congiunta di una «metodologia» per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (art. 1, comma 4);

l'affidamento al Comitato tecnico delle funzioni di definizione dei contenuti del Piano e di coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione (art. 5). Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, nel Protocollo d'intesa lo strumento della codecisione sarebbe limitato esclusivamente al processo di «pianificazione» e, in questo contesto, al Comitato tecnico sarebbero affidate alcune attivita' strumentali e...

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