n. 187 SENTENZA 23 giugno - 2 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilita'), come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 12 luglio 2012, nel procedimento vertente tra T.G., il Comune di Trento ed altra, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Ritenuto in fatto 1.- La Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 12 luglio 2012 (r.o. n. 226 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilita'), come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2007). 2.- La rimettente espone che il signor T.G. ha proposto, nei confronti del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento, opposizione alla stima dell'indennita' per l'espropriazione della p.f. n. 498/2 CC Gardolo della superficie di mq. 637, finalizzata alla realizzazione di un sottopasso ciclopedonale secondo il progetto esecutivo dei lavori approvato dal Comune di Trento;

che, con determinazione del dirigente del servizio espropriazioni della Provincia autonoma di Trento, l'indennita' di espropriazione e' stata indicata in euro 12,70 al mq. per la parte del terreno espropriato coltivata ad orto industriale (mq. 377) e in euro 2,10 a mq. per la parte ad incolto produttivo (mq. 260), nel presupposto che si trattasse di un'area non edificata, ne' edificabile;

che l'opponente ha addotto l'erroneita' di tale valutazione, stante il maggiore valore di mercato del suolo in oggetto e ha chiesto la rideterminazione dell'indennita' sulla base della reale condizione del bene espropriato. Il giudice a quo riferisce che, nel giudizio principale, si e' costituita la Provincia autonoma di Trento, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell'indennita' espropriativa, sul presupposto che il ruolo della stessa fosse limitato alla gestione della procedura espropriativa medesima e che l'ente espropriante fosse il Comune di Trento, unico legittimato a resistere all'opposizione. Il collegio aggiunge che, nel giudizio a quo, si e' costituito anche il Comune di Trento, sostenendo che la determinazione dell'indennita' in sede amministrativa fosse congrua, in considerazione della destinazione urbanistica a viabilita' dell'area espropriata, costituita da una striscia di terreno, in parte coltivata e per il resto incolta, della larghezza di mq. 4,50, interposta tra una strada comunale e la massicciata di una ferrovia. In particolare - come ricordato dalla rimettente - il Comune di Trento ha contestato l'assunto dell'opponente in ordine all'ubicazione del terreno in un contesto edificato e ha sottolineato come le tabelle predisposte per la valutazione delle aree agricole fossero vincolanti anche in sede giudiziale. La Corte d'appello riferisce, altresi', che, nel giudizio principale, era stata disposta C.T.U. per la determinazione della giusta indennita' espropriativa in base alle disposizioni della legge prov. Trento n. 6 del 1993, previa verifica della natura edificabile o meno dell'area espropriata. Dalla relazione tecnica - prosegue la rimettente - e' emerso che: 1) l'area espropriata, relativa all'intera p.f. 498/2/CC Gardolo di mq. 637, era costituita da una striscia di terreno della larghezza di mt. 4.50 circa e della lunghezza di mt. 140, posta tra un'arteria stradale e una linea ferroviaria;

2) l'area espropriata ricadeva, dal punto di vista urbanistico, in parte, in zona F2 destinata alla viabilita' e, in parte, in zona F3 destinata al sistema ferroviario secondo il piano regolatore generale comunale;

3) si trattava di destinazioni urbanistiche che non consentivano l'edificazione e, pertanto, anche in considerazione dell'art. 12 della legge prov. Trento n. 6 del 1993 - secondo cui costituiscono aree non edificabili, tra l'altro, quelle destinate alla viabilita' - l'indennita' espropriativa andava determinata sulla base del disposto dell'art. 13 della medesima legge provinciale;

4) per effetto dell'applicazione di tale norma, che fa riferimento ai cosiddetti valori agricoli tabellari per la determinazione dell'indennita' di espropriazione in presenza di aree non edificabili, la C.T.U. ha determinato un'indennita' complessiva di euro 5.333,90 di cui euro 546,00 per la parte di incolto produttivo della superficie di mq. 260, considerato il valore tabellare di euro 2.10 a mq., ed euro 4.787,90 per la parte coltivata ad orto-industriale di mq. 377, stante il valore tabellare di euro 12,70 al mq.;

5) con riferimento all'incolto produttivo, il valore tabellare unitario risulterebbe eccessivamente modesto considerato il maggiore valore di mercato (pari a euro 16,00 al mq.) attribuibile al terreno de quo, in base alle caratteristiche del fondo in oggetto. La Corte d'appello osserva che, in base agli accertamenti tecnici, l'indennita' espropriativa determinata secondo la citata normativa provinciale e' risultata pari a complessivi euro 5.333,90, mentre il valore di mercato dell'area espropriata, secondo la stima del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT