n. 162 SENTENZA 19 - 27 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 settembre 2012, depositato in cancelleria il 1° ottobre 2012 ed iscritto al n. 128 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Achille Chiappetti per la Regione Lazio. Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 21 settembre 2012 e depositato il 1° ottobre 2012, iscritto al Reg. ric. n. 128 del 2012, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione ed in relazione agli artt. 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 7, 8, comma 5, e 11, comma 3, del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attuativo della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio). 2. - Assume il ricorrente che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, che sostituisce l'art. 1 della legge della Regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo), andrebbe a legiferare sulle materie di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., vale a dire la sicurezza e l'incolumita' pubblica sul territorio nazionale, nonche' l'ordinamento giuridico civile e penale. 2.1. - In tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la competenza regionale concorrente in materia di porti ed aeroporti civili, di cui all'art. 117, comma terzo, Cost., riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale e non l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo, che rimangono, ai sensi dell'art. 117, lettera h), Cost., materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 18 del 2009 e n. 51 del 2008). 2.2. - Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la materia sarebbe gia' stata disciplinata dal legislatore statale con norme rispetto alle quali la legge regionale si porrebbe in contrasto. In particolare vi sarebbe conflitto con l'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nel fornire la definizione delle sole aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, non contemplerebbe la figura dei campi di volo. In secondo luogo l'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012 si porrebbe in contrasto anche con l'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale, il quale nel disciplinare le attivita' che si svolgono su aviosuperfici prevede che «oltre all'effettuazione di attivita' non remunerate, sono consentite anche le attivita' di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo» e non farebbe alcun riferimento alle attivita' previste dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, quali il «volo e i vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo». 3. - Anche l'art. 1, comma 3, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012, che inserisce l'art. 2-bis dopo l'art. 2 della legge reg. Lazio n. 41 del 1997, invaderebbe le competenze statali esclusive individuate dall'art. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost., quali la sicurezza e l'incolumita' sul territorio nazionale, nonche' l'ordinamento giuridico civile e penale. 3.1. - A tale proposito questa illegittimita' si configurerebbe in relazione all'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, che nel disciplinare la gestione e l'uso delle aviosuperfici, prevede, quanto alla responsabilita' dei gestori, che «fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, l'aviosuperficie e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, nella sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative istallate». Con riferimento alla responsabilita' dei piloti il suddetto decreto stabilisce altresi', all'art. 7, comma 7, per le elisuperfici, e all'art. 8, comma 5, per le aviosuperfici, che «il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente» e all'art. 11, comma 3, che «il pilota e' responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo». 3.2. - Sul punto viene nuovamente richiamata la medesima giurisprudenza costituzionale citata a sostegno dell'illegittimita' dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Lazio n. 9 del 2012. 4. - Con memoria depositata il 31 ottobre 2012 si e' costituita in giudizio la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, eccependo l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. 4.1. - Innanzitutto, la resistente osserva che le disposizioni della legge reg. Lazio n. 9 del 2012...

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