n. 145 SENTENZA 17 - 20 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento del 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012, depositato in cancelleria il 25 settembre 2012 ed iscritto al n. 127 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale - per violazione dall'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale). Il ricorrente pone in evidenza che il censurato art. 4, comma 2 - modificando la lettera a) dell'art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attivita' di cava), che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare (per non piu' di un anno) le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino - dispone ora che la proroga delle autorizzazioni a tal fine possa essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni. E rileva che, a sua volta, l'art. 13, comma 2 - che inserisce il comma 7-quater dell'art. 37 della citata legge provinciale sulle cave - prevede che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame. Il ricorrente osserva che le citate disposizioni consentono che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, essendo sufficiente che i titolari presentino una mera istanza al competente ufficio comunale, il quale puo' disporne la proroga. Ma cio' potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano gia' stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA entro gli ultimi cinque anni (cioe' entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»), e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure (in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria);

determinandosi altrimenti una palese violazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. Poiche', secondo il ricorrente, modificare, ovvero prorogare il termine di un'autorizzazione, o comunque rinnovarla assegnandole un nuovo termine, significa modificarne la «sostanza», proprio per questo, alla stregua della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), in base alla interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e' necessaria una vera e propria nuova autorizzazione, che postula il preventivo espletamento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalla direttiva medesima, tanto piu' quando la verifica ovvero la valutazione dell'impatto ambientale non sia stata effettuata in sede di prima autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore della normativa di VIA (il ricorrente richiama a sostegno delle sue argomentazioni le sentenze di questa Corte n. 67 e n. 1 del 2010). Ne', peraltro, in senso contrario potrebbe valere la considerazione che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto 14, dello statuto speciale, gode di potesta' legislativa primaria in materia di miniere (comprese le acque minerali e termali), cave e torbiere, giacche', da un lato, il legislatore provinciale e' assoggettato, nelle materie di propria competenza, ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 (consistenti, tra l'altro, nella necessita' di rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali);

e, dall'altro lato, in presenza di norme che afferiscono alla tutela ambientale, la potesta' di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, come entita' organica (che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto), deve ritenersi affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., e costituisce (come prescrive anche il diritto comunitario) un limite per la disciplina che le Regioni e le Province autonome sono legittimate ad adottare in materie di loro competenza. 2. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la inammissibilita' e/o l'infondatezza della questione. La resistente premette che essa Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di cave, in presenza di una peculiare contingenza economica, si e' limitata a prevedere un termine di piu' ampio respiro per la conclusione dei progetti, ferme restando...

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