n. 121 SENTENZA 3 - 5 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 giugno 2012, depositato in cancelleria il 5 luglio 2012 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Daniela Palumbo e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 giugno 2012, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Detta disposizione prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta». Le questioni sono promosse in riferimento: a) all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

  1. all'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 97 e 118 Cost., e con l'art. 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), quale norma interposta;

  2. all'art. 120 Cost., sotto il profilo del principio di leale collaborazione. 1.1.- Con riguardo alla questione sub a), la ricorrente premette che la previgente normativa stabiliva che non si procedesse all'accertamento dei tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superasse l'importo stabilito, fino al 31 dicembre 1997, di lire trentaduemila (corrispondenti ad euro 16,53);

    somma che rappresentava la soglia al di sotto della quale il credito era qualificato di «modesta entita'» e, pertanto, non era esigibile, i versamenti non erano dovuti e non erano effettuati i rimborsi (art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1999, n. 129, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entita', a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146», emesso in attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a sua volta recante «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario»). La disposizione impugnata - prosegue la Regione - e' intervenuta dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), quando era ormai venuta meno la competenza legislativa esclusiva dello Stato a provvedere in materia di tributi regionali e locali. La ricorrente ne trae la conclusione dell'illegittimita' del suddetto innalzamento della soglia della «modesta entita'» dei crediti tributari da euro 16,53 ad euro 30,00, in quanto la norma statale censurata che lo dispone integra non un «principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario», ma una statuizione di dettaglio di immediata applicazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali, come tale non consentita allo Stato nella suddetta materia di potesta' legislativa concorrente. A sostegno di questa conclusione, la Regione invoca l'autorita' della sentenza n. 30 del 2005, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita', per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., di una normativa che la ricorrente ritiene analoga a quella in esame, cioe' dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevedeva che, con appositi decreti ministeriali, fosse regolata la riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, benche' di competenza di altre amministrazioni. Secondo la ricorrente, detta normativa e' stata dichiarata in contrasto con la Costituzione in quanto di dettaglio e di immediata applicazione nei confronti delle Regioni e degli enti locali e, percio', non integrante un principio fondamentale nella materia, di competenza legislativa concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». 1.2.- Con riguardo alla questione sub b), relativa alla denunciata violazione dell'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 97 e 118 Cost. e con l'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, invocato quale parametro interposto, la ricorrente lamenta che la norma impugnata, precludendole la possibilita' di introitare gli importi dovuti per crediti tributari "regionali", qualora essi siano di ammontare inferiore al limite stabilito, costituisce un ostacolo al corretto esercizio delle attribuzioni regionali, cosi' invadendo la sfera di autonomia finanziaria riconosciutale dalla Costituzione. La Regione, infatti, evidenzia che l'ampiezza della formulazione letterale della impugnata normativa include nella sua portata applicativa anche i tributi regionali individuati dal comma l, lettera b), dell'art. 7 (rubricato «Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali») della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), riguardante sia i tributi propri derivati istituiti e regolati da leggi statali il cui gettito e' attribuito alle Regioni, sia le addizionali sulla basi imponibili dei tributi erariali. Per la ricorrente, tali tributi, benche' istituiti con legge statale, generano un gettito di spettanza regionale, con la conseguenza che l'innalzamento della soglia di esigibilita' dei corrispondenti crediti tributari, stabilito dalla impugnata disposizione, comporterebbe una riduzione del suddetto gettito. La ricorrente aggiunge che l'indicato effetto negativo si produrrebbe, ad esempio, con le tasse di concessione regionale relative alla licenza di pesca di tipo B o quelle concernenti le farmacie rurali. La vigenza della disposizione impugnata, con decorrenza dal 1° luglio 2012, - soggiunge la Regione - potrebbe comportare un minor gettito regionale stimabile in circa 9 milioni di euro su base annua. Da tale riduzione delle entrate e dalla mancata previsione di un meccanismo compensativo deriverebbe, sempre secondo la ricorrente, l'impossibilita' di fronteggiare i costi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di attribuzione regionale, con correlativa lesione dell'art. 118 Cost., soprattutto nella fase attuale, nella quale non e' stata ancora pienamente attuata la capacita' impositiva regionale. Di conseguenza, si afferma nel ricorso, tale situazione comporta la violazione anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., il quale, richiedendo che ciascuna amministrazione provveda rapidamente ed efficacemente all'espletamento delle proprie funzioni, esige che l'esercizio di queste ultime sia adeguatamente sorretto da beni e risorse, anche finanziarie. La ricorrente, nel ribadire la necessita' che alla riduzione del gettito si accompagnino misure compensative (nella specie non disposte), richiama l'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale prevede che «gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali [...] sono possibili, a parita' di...

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