N. 188 SENTENZA 8 - 15 giugno 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con undici ordinanze del 25 agosto 2010, rispettivamente iscritte ai nn.

da 357 a 359, da 382 a 388 del registro ordinanze 2010 e al n. 4 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 51 1ª serie speciale, dell'anno 2010 e n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di L.C., di M.M.C., di S.C., di A.M. ed altro, di B.C. ed altro, di L.C., di M.M., di A.P., di R.P.

ed altri, del Movimento Difesa del Cittadino (MDC) - Puglia, della Regione Puglia, di N.M. e di S.T. ed altro;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 il giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Aldo Loiodice per A.P., Ernesto Sticchi Damiani per B.C. ed altro, Vincenzo De Michele per M.M.C., Enrico Follieri per S.C., Guido Corso per L.C., Ugo Patroni Griffi per M.M.,

Nicola Colaianni per la Regione Puglia, Isabella Loiodice per L.C.,

Gianluigi Pellegrino per il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) Puglia, Luciano Ancora e Roberto G. Marra per R.P. ed altri, Roberto Ruocco per N.M., Giuseppe Mariani per S.T. ed altro e Donato Masiello per A.M. ed altro.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione prima, con undici ordinanze di identico tenore del 25 agosto 2010 (reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383, 384, 385, 386, 387 e 388 del 2010, e n. 4 del 2011), ha sollevato, in riferimento all'art. 123 della Costituzione e all'art. 24, comma 1, dello statuto della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Secondo il Tribunale rimettente, la lettera j) dell'unico comma della disposizione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui, richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (come stabilito dall'art. 1 della medesima legge della Regione Puglia n. 2 del 2005) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entita' puo' portare all'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello statuto regionale.

  1. - Il collegio rimettente riferisce che i ricorrenti nei giudizi principali (L.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 357 del 2010; P.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 358 del 2010; M.M.C.

    nel giudizio di cui al reg. ord. n. 359 del 2010; S.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 382 del 2010; C.B. nel giudizio di cui al reg.

    ord. n. 383 del 2010; A.M. e M.D.C. nel giudizio di cui al reg. ord.

    n. 384 del 2010; B.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 385 del 2010; E.R. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 386 del 2010; L.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 387 del 2010; M.M. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 388 del 2010; A.P. nel giudizio di cui al reg.

    ord. n. 4 del 2011) hanno impugnato il provvedimento del 29 aprile 2010 dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali presso la Corte di appello di Bari, relativo all'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti per le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia, celebratesi il 28 e 29 marzo 2010.

    Tale provvedimento precisa che la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 - che esplicitamente s'ispira alla vigente legislazione statale in materia di elezioni regionali - e lo statuto regionale devono essere interpretati nel senso che il Consiglio regionale e' composto da settanta componenti e non da settantotto, come invece accadrebbe qualora si applicasse il meccanismo di rafforzamento della maggioranza attraverso l'elezione di un numero di consiglieri anche superiore a quello previsto (art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 'Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale', come modificato dall'art.

    3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 'Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario').

    Il provvedimento dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali e' stato impugnato dai ricorrenti nei giudizi principali.

    In particolare, i ricorrenti sostengono che la disposizione regionale censurata debba essere interpretata nel senso di consentire l'elezione di un numero di consiglieri superiore a quello previsto dallo statuto. L'eventuale accoglimento di questa tesi determinerebbe, ad avviso del giudice rimettente, un contrasto tra la norma censurata e la norma statutaria e, per il tramite di essa, con l'art. 123 Cost.

    2.1. - L'art. 24, comma 1, dello statuto regionale pugliese prevede che 'Il Consiglio regionale e' composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto'.

    La successiva legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 opera un esplicito recepimento, 'per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge', delle disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, come modificata, fra le altre, dalla legge n. 43 del 1995 (art. 1, comma 2). All'art...

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