N. 160 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi'), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 novembre 2011, depositato in cancelleria il 2 dicembre 2011 ed iscritto al n. 168 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l'avvocato dello Stato Roberto de Felice per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi'), deducendone il contrasto con gli articoli 117, commi primo e secondo, lettera s), e 136 della Costituzione.

1.1.- La legge censurata, la quale consta di due soli articoli ed un allegato, ha ad oggetto, ai sensi della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi), la approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012.

Ad avviso del ricorrente essa contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto la adozione del provvedimento in questione tramite atto legislativo, anziche' attraverso un provvedimento amministrativo, precludendo l'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di annullamento previsto dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituisce violazione della normativa statale di riferimento, volta a garantire un'adeguata ed uniforme protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

In particolare, ha osservato il ricorrente, sebbene competa alle Regioni provvedere in materia di autorizzazione alla approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, secondo quanto disposto dall'art.

4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, tuttavia tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del livello minimo di tutela fissato dalla legislazione statale, nell'ambito del quale e' compresa anche la disciplina che prevede il potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 19-bis della legge n. 157 del 1992; potere che, attraverso la adozione di una legge provvedimento, viene interdetto, cosi' riducendo, in violazione dei principi dettati dalle disposizioni statali, il livello di tutela dell'ambiente.

1.2.- La parte ricorrente ha, altresi', dedotto il contrasto fra la legge censurata e l'art. 117, primo comma, Cost. il quale prevede, quale limite generale alla funzione legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dalla appartenenza alla Unione europea.

La autorizzazione alla cattura dei richiami vivi sarebbe stata, infatti, concessa dalla legge censurata in assenza dei presupposti e delle condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva CE 30 novembre 2009, n. 147 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Ha lamentato, infatti, il ricorrente la mancanza del requisito, previsto dalla normativa comunitaria, della 'piccola quantita'', consentendo la legge regionale n. 16...

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