N. 159 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante 'Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 97 e 117, commi primo e secondo, lettere g) ed s), della Costituzione, degli articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n.

41, recante 'Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)'.

Nel ricorso introduttivo del giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, riferito per sintesi il contenuto della legge regionale n. 41 del 2011, osserva, in particolare, che, con l'art. 2 di quest'ultima, il legislatore toscano ha sostituito l'art. 6-ter della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), che, pertanto, al novellato comma 4, cosi' recita: 'La Comunita' di ambito, o l'ente che assumera' le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorita' marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorita' marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorita' marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute'.

1.1.- Ad avviso del ricorrente tale disposizione - in quanto disciplina il procedimento relativo all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi in modo difforme da quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), nel testo modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, con legge 20 novembre 2009, n. 166 - si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 117, comma secondo, lettera g), Cost.

Infatti, mentre la citata disposizione statale prevede che i piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi siano elaborati dall'Autorita' marittima 'd'intesa con la Regione competente', la quale 'cura, altresi', le procedure relative all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima', la disposizione regionale, invece, oltre a non prevedere alcuna intesa con la Regione, prescrive che sia la Comunita' d'ambito a provvedere, 'in avvalimento e per conto della stessa Autorita' marittima', all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi in questione.

Precisa il ricorrente che la illegittimita' costituzionale consisterebbe nella invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

1.2.- Ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale e' ravvisato dal ricorrente nella violazione del principio di riserva di legge contenuto nell'art. 97 Cost., in quanto - ritenuta la competenza legislativa esclusiva dello Stato relativamente alla propria organizzazione amministrativa - la disciplina di settore puo' essere dettata solamente con legge statale e non, come lamentato, anche con legge regionale.

1.3.- Riguardo all'impugnazione dell'art. 11 della legge regionale n. 41 del 2011, il ricorrente - rilevato che questo prevede che 'ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. n.

152 del 2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale cosi' come definito dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente' ritiene che la disposizione impugnata, interpretando autenticamente una norma statale in tema di disciplina dei rifiuti, ecceda la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come fissata dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La detta disposizione, peraltro, estendendo, ai fini di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la nozione di acque superficiali anche ad una fascia di terreno pertinenziale ad esse, contrasta con la definizione che delle medesime fornisce l'art. 54, comma 1, lettera c), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale siffatta estensione non e' prevista.

A tal proposito...

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