N. 167 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con ordinanze del 9 dicembre, del 1° dicembre e del 9 dicembre 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 39, 40 e 41 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto Con tre ordinanze, di analogo tenore, depositate il 1° dicembre 2011 (r.o. n. 40 del 2012) e il 9 dicembre 2011 (r.o. n. 39 e n. 41 del 2012), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui - nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei conducenti 'a rischio elevato', indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita', di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

Il giudice a quo e' investito di distinti processi penali nei confronti di persone imputate del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada).

Al riguardo, il rimettente riferisce che gli imputati erano stati fermati, in ora notturna, da personale di polizia giudiziaria mentre erano alla guida di veicoli e sottoposti ad accertamento mediante etilometro, dal quale era risultato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (nel caso di cui all'ordinanza r.o. n. 39 del 2012), ovvero superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 40 e n. 41 del 2012), con conseguente configurabilita' delle ipotesi criminose previste rispettivamente - dalle lettere c) e b) dell'art. 186, comma 2, cod.

strada. Risultava, inoltre, applicabile la speciale disciplina dettata dall'art. 186-bis cod. strada, trattandosi di conducenti di eta' inferiore a ventuno anni (nei casi di cui alle ordinanze r.o. n.

39 e n. 40 del 2012) o che avevano conseguito la patente di guida di categoria B da meno di tre anni (nel caso di cui all'ordinanza r.o.

n. 41 del 2012) (art. 186-bis, comma 1, lettera a).

Stante l'evidenza della prova, era stato emesso nei confronti degli imputati un decreto di condanna alla pena dell'ammenda (parte della quale sostitutiva dell'arresto), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. I difensori degli imputati, muniti di procura speciale, avevano proposto opposizione al decreto, chiedendo che ai loro assistiti venisse applicata, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una pena detentiva e pecuniaria (di varia entita', a seconda dei casi), da sostituire con un corrispondente numero di ore di lavoro di pubblica utilita', in applicazione di quanto stabilito dal comma 9-bis dell'art. 186 cod. strada.

Ad avviso del giudice a quo, la richiesta della difesa non potrebbe, allo stato, essere accolta, non essendo la disciplina di cui al citato art. 186, comma 9-bis, cod. strada applicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus.

In proposito, il rimettente rileva come l'art. 186-bis cod.

strada detti una disciplina speciale della guida sotto l'influenza dell'alcool - con la previsione di una sanzione amministrativa anche per l'ipotesi di guida con una percentuale minima di alcool nel sangue (tasso alcoolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro) e la comminatoria di sanzioni piu' severe per le altre ipotesi - in relazione a particolari categorie di conducenti, ritenute 'a rischio elevato' (persone di eta' inferiore a ventuno anni, neo-patentati, persone che esercitano professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o cose, conducenti di mezzi pesanti o autobus). Il comma 6 dell'art. 186-bis stabilisce che, anche in relazione a dette categorie di conducenti, 'si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186', concernenti la guida sotto l'influenza dell'alcool del conducente 'comune', senza, tuttavia, richiamare il comma 9-bis di tale articolo - aggiunto dalla medesima legge n. 120 del 2010 - che consente di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita', di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile una interpretazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT