N. 14 SENTENZA 23 - 26 gennaio 2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60 (Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale 'Pineta Dannunziana' e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-23 marzo 2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l'avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 24 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante 'Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale 'Pineta Dannunziana' e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri'. La legge regionale impugnata e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. 2 del 12 gennaio 2011 e ripubblicata sul medesimo Bollettino speciale n. 7 del 17 gennaio 2011.

Deduce il ricorrente anzitutto la violazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa), dell'art. 118 della Costituzione, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), sul rilievo che la legge regionale in questione, nello stabilire un ampliamento di circa 29 ettari dell'area destinata a riserva naturale, pari a circa un terzo della superficie totale della riserva gia' esistente, avrebbe nella sostanza proceduto ad istituire un'altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti normativamente previsti. La materia risulta, infatti, disciplinata dalla legge statale n. 394 del 1991 e, nel rispetto dei relativi principi, dalla legge regionale n.

38 del 1996, con attenzione riservata ai diversi relativi presupposti e alle finalita' naturalistiche che devono informare la individuazione delle aree (secondo, in particolare, quanto previsto all'art. 22 della citata legge-quadro...

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