N. 16 SENTENZA 23 - 26 gennaio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo-1° aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto 1. - Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 29 marzo 2011, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nella parte in cui, avendo introdotto nella legge della Regione autonoma Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), l'art. 59-bis, prevede, al comma 3 della norma novellata, che, ai fini della disciplina del prelievo venatorio in deroga, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti previa deliberazione della Giunta e d'intesa cogli assessori dell'agricoltura e riforma agraria e dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale - il provvedimento in deroga 'sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico, composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica', essendo precisato che detto comitato e' istituito, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, con deliberazione della Giunta regionale.

1.1. - Secondo l'avviso del ricorrente, siffatta disposizione violerebbe l'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione in quanto sarebbe in contrasto con l'art. 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), come introdotto dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

Il citato art. 19-bis, prosegue il ricorrente, nel recepire la normativa comunitaria, prevede che le deroghe alla direttiva 74/409/CEE siano applicate per periodi determinati, sentiti esclusivamente l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) o gli Istituti riconosciuti a livello regionale.

Per il ricorrente la norma censurata, non prevedendo l'acquisizione del parere di cui al citato art. 19-bis della legge n.

157 del 1992, oltre a confliggere coi ricordati parametri costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente, eccede, altresi', dalle competenze statutarie fissate dall'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

  1. - Si e' costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, resistendo alla avversa domanda che ritiene inammissibile e, comunque, infondata.

    2.1. - Preliminarmente, la resistente eccepisce la inammissibilita' del ricorso per oscurita' del suo petitum: non sarebbe, infatti, chiaro se la Presidenza del Consiglio si duole del fatto che 'quello del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge regionale non sia [...] un parere degli istituti riconosciuti a livello regionale ovvero [...] che non sia prevista l'acquisizione del solo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica'.

    L'alternativita' fra le due prospettive impugnatorie renderebbe il ricorso inammissibile.

    2.2. - Ad ogni modo, prosegue la Regione resistente, in ambedue i casi la questione sarebbe infondata.

    Infatti, segnala la difesa regionale, la previsione del rilascio del parere da parte dell'IRFS sarebbe pienamente conforme alla previsione dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 il quale, appunto, menziona quali organi consultivi, accanto all'INFS (ora ISPRA), gli istituti riconosciuti a livello regionale. Tale duplice...

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