N. 18 SENTENZA 23 gennaio 2012 - 7 febbraio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante 'Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali), e norme sul trasferimento dell'attivita'', nella parte in cui inserisce l'art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 18 aprile 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 21 aprile 2011 (reg. ric. n. 35 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante 'Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali), e norme sul trasferimento dell'attivita'', nella parte in cui inserisce l'art. 15-bis, comma 4, nella legge regionale n. 5 del 2006, per violazione degli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione, nonche' dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

L'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 2011 ha introdotto l'art. 15-bis, rubricato 'Trasferimento dell'attivita' commerciale', nella legge regionale n. 5 del 2006.

Tale articolo - in cui e' inclusa, al comma 4, la norma censurata disciplina le modalita' di trasferimento delle attivita' commerciali, prevedendo quanto segue: '1. Il trasferimento dell'attivita' comporta a favore dell'avente causa il trasferimento del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' fino alla scadenza originaria dello stesso. 2. L'avente causa, salvo quanto stabilito dal comma 5, deve possedere tutti i requisiti ai quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attivita'. 3. Il titolo abilitativo assegnato in base a una riserva a favore di particolari categorie, salvo quanto stabilito dal comma 5, puo' essere trasferito esclusivamente in capo ad un soggetto appartenente alla medesima categoria. 4. La cessione dell'attivita' per atto tra vivi e' comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non puo' essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' stessa. 5. La successione nell'attivita' per causa di morte e' comunicata, entro tre mesi, al comune territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente richiesti per l'accesso e l'esercizio dell'attivita', puo' proseguire in via provvisoria l'esercizio dell'attivita' per non piu' di un anno dalla data dell'acquisto.

Decorso l'anno, il mancato possesso dei requisiti richiesti determina la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.'.

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l'art.

    15-bis della legge della Regione autonoma Sardegna n. 5 del 2006, nella parte in cui, al comma 4, stabilisce che la cessione di un'attivita' commerciale per atto tra vivi non possa essere effettuata prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo necessario...

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