N. 87 SENTENZA 14 febbraio 2012 - 12 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito alla apertura delle indagini ed alla successiva richiesta di giudizio immediato del 9 febbraio 2011 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al decreto di giudizio immediato del 15 febbraio 2011 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso notificato il 1° agosto 2011, depositato in cancelleria il 2 agosto 2011, ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito.

Visti l'atto di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, nonche' l'atto di intervento del Senato della Repubblica;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati,

Giuseppe De Vergottini per il Senato della Repubblica e Federico Sorrentino per la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 17 maggio 2011, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (di seguito: PM) e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale (infra: GIP), in relazione alle indagini poste in essere dal PM (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n.

55781/2010) nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, membro della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ed alla richiesta di giudizio immediato formulata in data 9 febbraio 2011 (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5657/11), relativamente al contestato delitto di concussione, nonche', sempre in riferimento solo a tale ultimo reato, al decreto di giudizio immediato, in data 15 febbraio 2011, del GIP (nell'ambito del procedimento R.G.G.I.P. n. 1297/11).

In particolare, la ricorrente ha chiesto che questa Corte: a) dichiari che non spettava al PM 'avviare ed esperire indagini nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, nonche' procedere alla richiesta di giudizio immediato (...), relativamente al contestato delitto di concussione, omettendo di trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale' 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), 'in tal modo precludendo alla competente Camera dei deputati l'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali in materia di cui all'art. 96 Cost.' e a detta legge costituzionale, 'e comunque senza dare la dovuta comunicazione' alla Camera dei deputati; b) dichiari che non spettava al GIP 'procedere in via ordinaria ed emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica (...), ne' affermare, in relazione al contestato delitto di concussione, la natura non ministeriale dello stesso, omettendo di rilevare la necessaria trasmissione degli atti al Collegio per i reati ministeriali con i provvedimenti del caso, in tal modo precludendo' ad essa istante l'esercizio delle suindicate attribuzioni costituzionali, e 'comunque senza provvedere in modo che venisse data la dovuta comunicazione' alla Camera dei deputati; c) provveda all''annullamento delle attivita' poste in essere e degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti' sopra indicati.

  1. - La ricorrente premette che, in occasione della ricezione, in data 14 gennaio 2011, della richiesta del PM di autorizzazione ad eseguire la perquisizione di alcuni locali siti nella disponibilita' del Presidente del Consiglio dei ministri del tempo (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 55781/2010, per i delitti di cui agli artt. 317, 61, numero 2, 81 cpv e 600-bis, secondo comma, del codice penale), integrata in data 26 gennaio 2011, apprendeva che, in relazione a detto procedimento penale, tale organo stava svolgendo indagini nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi. La Giunta per le autorizzazioni (infra: Giunta), con relazione adottata a maggioranza, in riferimento al contestato delitto di concussione, osservava che sarebbe stata prospettabile 'l'ipotesi che si versi nel reato ministeriale' e deduceva che la competenza a qualificare come tale il reato sarebbe 'essenzialmente attribuita dalla legge al tribunale dei ministri', 'quanto meno per i fatti per i quali sussista un ragionevole dubbio circa il ricorrere di questo requisito', e proponeva di deliberare che 'la Camera restituisca gli atti all'autorita' giudiziaria procedente', proposta accolta dall'Assemblea in data 3 febbraio 2011.

    Con missiva del 1° marzo 2011, tre Presidenti di Gruppo richiedevano alla Presidenza della Camera dei deputati di 'accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione', dato che tale ultima delibera 'non ha sortito alcun effetto'. La Giunta, in data 23 marzo 2011, approvava la proposta di parere diretta a proporre conflitto di attribuzione che l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 5 aprile 2011, deliberava di sollevare.

    2.1. - Posta questa premessa, la Camera dei deputati svolge ampie argomentazioni a conforto dell'ammissibilita' del conflitto, sotto il profilo sia soggettivo, sia oggettivo, poiche' PM e GIP avrebbero compiuto gli atti impugnati in violazione della disciplina stabilita dalla legge cost. n. 1 del 1989, senza porla in condizioni di 'poter esprimere con cognizione di causa la propria valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato nonche' ai fini della eventuale autorizzazione a procedere nei confronti del titolare della carica di Governo'. Il conflitto non prospetterebbe, quindi, una questione di giurisdizione e/o competenza, ma sarebbe diretto a reintegrare le prerogative della Camera correlate 'alle competenze del c.d.

    tribunale dei ministri'.

    2.2. - Nel merito, secondo la ricorrente, PM e GIP avrebbero erroneamente ritenuto di 'poter procedere nelle vie ordinarie in quanto titolari in via esclusiva del potere di qualificazione dell'illecito': il primo, senza fornire motivazione; il secondo, rigettando l'eccezione proposta dall'imputato; entrambi, omettendo di comunicare alla Camera dei deputati siffatte determinazioni, senza tenere conto delle osservazioni svolte nel provvedimento di restituzione della citata richiesta di autorizzazione alle perquisizioni.

    La ricorrente riporta il contenuto degli articoli 6, 8 e 9 della legge cost. n. 1 del 1989 e degli articoli 1 e 4 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), sostenendo che la disciplina stabilita da dette disposizioni sarebbe preordinata, in primo luogo, a concentrare in capo al collegio per i reati ministeriali l'attivita' di indagine (come dimostrato dalla previsione di un termine per la trasmissione allo stesso della notizia di reato da parte del PM e dal divieto per questi di procedere ad indagini), al fine di realizzare le garanzie e le finalita' cui e' preordinato tale collegio (poste in luce anche dalla sentenza n. 403 del 1994). In secondo luogo, mirerebbe ad assicurare che la Camera competente, sulla scorta delle indagini effettuate da detto organo, nei casi di richiesta dell'autorizzazione a procedere, ovvero di archiviazione 'anomala' (sentenza n. 241 del 2009), sia posta in condizione di conoscere tutti gli elementi necessari per assumere le determinazioni di propria competenza in ordine al carattere ministeriale del reato ed alla sussistenza di eventuali esimenti. In terzo luogo, come risulterebbe anche dalla brevita' dei termini sopra indicati, sarebbe preordinata a garantire che le ipotesi di reato, prima dell'eventuale esercizio dell'azione penale, siano sottoposte ad una duplice valutazione, avente ad oggetto 'la meritevolezza circa la prosecuzione del procedimento' (spettante al collegio per i reati ministeriali) e 'l'esistenza dei presupposti per l'attivazione della relativa guarentigia' (riservata alla Camera di competenza), tenuto conto degli 'interessi di natura istituzionale' in gioco.

    Secondo la ricorrente, la mancata osservanza di detto procedimento vanificherebbe 'l'intero sistema disegnato dal legislatore costituzionale nel quale si trovano contemperate 'la garanzia della funzione di governo e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge'' (sentenza n. 241 del 2009). Questa Corte ha, infatti, affermato che, per realizzare un ragionevole bilanciamento tra questi due principi, sia le norme costituzionali che quelle della legge ordinaria mirano a porre tanto l'autorita' giudiziaria quanto quella politica in condizione di tutelare, nei loro reciproci rapporti, la prima, il potere-dovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta, la seconda, il potere-dovere di attuare in concreto la guarentigia prevista dall'art. 96 Cost. Tale risultato si conseguirebbe, da un lato, mantenendo all'autorita' giudiziaria ordinaria il potere di svolgere le indagini necessarie rispetto alle notizie di reato a carico dei ministri; dall'altro, assicurando alla Camera l'adeguata e tempestiva informazione sugli sviluppi e l'esito dei procedimenti penali a carico dei componenti del Governo (sentenza n. 241 del...

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