n. 21 SENTENZA 11 - 14 febbraio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di G. V. ed altri, con ordinanza del 3 novembre 2011, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di costituzione di G. V., K. R. e M. F., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Francesco Centonze e Giovanni Briola per G. V., Jacopo Pensa e Paola Boccardi per K. R., Paolo Trombetti per M. F. e l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 3 novembre 2011, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della disposizione combinata degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dal giudice rimettente - prevede che, in caso di connessione teleologica, la competenza spetti per tutti i reati e nei confronti di tutti gli imputati al giudice del luogo in cui e' stato commesso il reato piu' grave, anche se di questo non debbano rispondere tutti gli imputati del reato meno grave. Il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di numerose persone, imputate dei delitti di falso ideologico e truffa aggravata. In relazione al reato di falso ideologico descritto nel primo dei capi di imputazione, addebitato ad uno solo degli imputati, era stata contestata l'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, numero 2), del codice penale, trattandosi - secondo l'ipotesi accusatoria - di reato strumentale alla commissione di quello di truffa. Come questione preliminare, i difensori di alcuni degli imputati avevano riproposto l'eccezione - gia' formulata nel corso dell'udienza preliminare - di incompetenza per territorio del Tribunale rimettente, rilevando come i loro assistiti fossero chiamati a rispondere del solo reato di truffa, da ritenere consumato in Milano (ivi essendo avvenuta la percezione del profitto), onde la competenza a conoscere del fatto loro ascritto sarebbe spettata al Tribunale di quella citta'. Secondo i difensori, sarebbe rimasta inoperante la regola di cui all'art. 16 cod. proc. pen., in forza della quale, nel caso di connessione di procedimenti, la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato piu' grave (nella specie, il delitto di falso ideologico, commesso in Lecce). La circostanza che tale reato fosse stato contestato, non a tutti gli imputati, ma ad uno solo di essi, non avrebbe consentito, infatti, di ravvisare l'ipotesi della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Al riguardo, il giudice a quo - premesso che il reato di truffa, quale descritto nel caso di imputazione, deve considerarsi effettivamente consumato in Milano - osserva come la previsione del citato art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (secondo la quale si ha connessione di procedimenti «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri») costituisca oggetto di due contrastanti interpretazioni nell'ambito della giurisprudenza di legittimita'. In base all'orientamento prevalente, la connessione teleologica prevista dalla norma censurata presupporrebbe - conformemente a quanto sostenuto dai difensori - che vi sia identita' fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. Quando tali reati siano stati commessi da soggetti diversi, mancando l'unita' del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ricorrerebbe, al piu', solo un'ipotesi di connessione di natura probatoria, inidonea a determinare spostamenti di competenza, tanto piu' che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti connessi teleologicamente non potrebbe pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. A tale indirizzo interpretativo si contrappongono due sentenze della Corte di cassazione (la sentenza 13 giugno 1998-22 settembre 1998, n. 10041 e la sentenza 23 settembre 2010-15 ottobre 2010, n. 37014), secondo le quali la connessione teleologica si baserebbe invece sulla sola relazione oggettiva tra i reati, a prescindere dalla comunanza dei relativi autori. Ad avviso del rimettente, andrebbe adottata questa seconda lettura, in quanto piu' aderente al testo della norma e all'intenzione del legislatore. Con riguardo all'ipotesi della continuazione, infatti, la lettera b) dell'art. 12, comma 1, cod. proc. pen. subordina espressamente la configurabilita' della connessione alla condizione che i reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso siano attributi alla stessa persona. L'analogo riferimento al medesimo autore di piu' reati originariamente presente nella lettera c) e' stato, di contro, rimosso dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita'...

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