n. 18 SENTENZA 11 - 14 febbraio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio e depositato il successivo 1° marzo 2012, ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Luigi Andronio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Antonio Romito per la Regione Calabria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012 e depositato il successivo 1° marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 10, 14, 15, 16, comma 3, 17, 26, 32, 43, 44, 50, 52, comma 4, e 55, comma 1, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), per violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed l), e terzo, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. 1.1.- La difesa statale ritiene che l'art. 10 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale ridetermina l'ammontare delle tasse automobilistiche regionali, aumentandone gli importi, si ponga in contrasto con l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' con l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011). Le norme statali evocate sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facolta' concessa alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con legge dello Stato. Il ricorrente evidenzia in proposito che deroghe al suddetto principio generale di sospensione, sono state introdotte con interventi specifici e riferiti a singoli tributi (come ad esempio l'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha concesso alle Regioni a statuto ordinario di aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). L'impugnato art. 10 violerebbe dunque l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' l'art. 119, secondo comma, Cost., che si limita ad attribuire alle Regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare entrate e tributi propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendo comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 14 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale ridetermina l'ammontare della tassa sulle concessioni regionali, aumentandone gli importi. Anche questa norma regionale contrasterebbe con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93 del 2008 e all'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, le quali sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facolta' concessa alle Regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con legge dello Stato. Sono richiamate le argomentazioni che la difesa statale ha prospettato in relazione all'art. 10 della legge reg. n. 47 del 2011. Il suddetto art. 14 violerebbe dunque l'art 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' l'art. 119, secondo comma, Cost., per le medesime ragioni gia' esaminate in relazione all'art. 10. 1.3.- e' impugnato l'art. 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale modifica la normativa regionale in tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ed, in particolare, aumenta gli importi di siffatto tributo. Sono richiamate le considerazioni gia' svolte in relazione agli impugnati artt. 10 e 14;

infatti, la difesa statale ritiene che l'art. 15 si ponga in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. n. 93 del 2008 e all'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, per le medesime ragioni. Anche l'art. 15 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' l'art. 119, secondo comma, Cost. 1.4.- il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 16, comma 3, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale aggiunge il comma 7-bis all'art. 27 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). La norma impugnata prevede che l'esercizio dell'azione penale costituisca causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale stabilito per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione. La difesa statale ritiene che tale disposizione, nella parte in cui incide sul rapporto tra giurisdizione penale e tributaria, in particolare, introducendo una disciplina del decorso della prescrizione difforme da quella statale, violi l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile e penale. 1.5.- Oggetto delle censure statali e' anche l'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, il quale istituisce, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA). Secondo la difesa statale, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), da ritenersi espressivo di un principio di coordinamento del sistema tributario, in virtu' del quale le Regioni possono trasformare l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. La disposizione regionale in esame, nel prevedere una decorrenza anticipata della trasformazione dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, determinerebbe la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' dell'art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare entrate e tributi propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario. 1.6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, che modifica l'art. 7 della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), stabilendo, al comma 4 del citato art. 7, che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di Presidenza. In assunto del ricorrente, la norma regionale consentirebbe all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di derogare alle disposizioni del CCNL del personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie locali in materia di determinazione del trattamento economico, cosi' ponendosi in contrasto con le disposizioni del Titolo III («Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale») del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che obbligano al rispetto delle previsioni contrattuali e delle procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva. Secondo la difesa statale, la norma impugnata, nella parte in cui deroga ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di impiego pubblico privatizzato regolati dalla contrattazione collettiva. La medesima norma, inoltre, nel novellare l'art. 7-bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, stabilisce che le strutture speciali della Direzione generale e del Segretariato generale del Consiglio regionale sono composte ciascuna da tre unita' di personale, due delle quali possono essere esterne alla pubblica amministrazione. Il combinato disposto di detto art. 7-bis e del richiamato art. 7 della stessa legge reg. Calabria n. 8 del 1996, come modificati dalla norma impugnata, nel prevedere un...

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