Sentenza de lla Corte Europea dei Diritti de ll'Uomo de l 10 gennaio 2012

AutoreBruno Nascimbene - Luciano Garofalo
Pagine105-143
SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
DEI DIRITTI DELL’UOMO
DEL 10 GENNAIO 2012RICORSO
n. 30765/08DI SARNO E ALTRI c. ITALIA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA DI SARNO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 30765/08)
SENTENZA
STRASBURGO
10 gennaio 2012
Questa sentenza diverrà denitiva alle condizioni denite nell’articolo
44 § 2 della Convenzione. Può subire modiche di forma.
Nella causa di Sarno e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in
una camera composta da
Françoise Tulkens, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
106 Studi su ambiente e diritto. Il diritto dell’Unione Europea
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 novembre 2011,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1.All’origine della causa vi è un ricorso (n. 30765/08) proposto contro la
Repubblica italiana con cui diciotto cittadini di tale Stato, (“i ricorren-
ti”), hanno adito la Corte il 9 gennaio 2008 in virtù dell’articolo 34 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (“la Convenzione”).
2.Innanzi alla Corte, i ricorrenti, i cui nomi gurano nell’elenco allegato
alla presente sentenza, sono stati rappresentati da uno di loro, l’avvocato
Errico di Lorenzo di Somma Vesuviana (Napoli).
3.Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente,
Sig.ra E. Spatafora, e dal suo ex co-agente, Sig. N. Lettieri.
4.Nel loro ricorso, i ricorrenti sostenevano che la cattiva gestione, da
parte delle autorità italiane, del servizio di raccolta, trattamento e smal-
timento dei riuti in Campania e la mancata diligenza delle autorità
giudiziarie nel perseguire i responsabili di questa situazione, avevano
violato i diritti loro garantiti dagli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione.
5.Il 2 giugno 2009, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo e di trattarlo con priorità (articolo 41 del regolamento della
Corte). Come consentiva il vecchio articolo 29 § 3 della Convenzione,
essa ha inoltre deciso di trattare contestualmente ricevibilità e merito
della causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
6.Tredici ricorrenti risiedono nel comune di Somma Vesuviana, in
Campania e cinque vi lavorano.
7.Dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, nella regione Campania
fu dichiarato lo stato di emergenza su decisione del Presidente del
Consiglio dei Ministri a causa dei gravi problemi relativi allo smalti-
mento dei riuti solidi urbani.
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8.Dall’11 febbraio 1994 al 23 maggio 2008, la gestione dello stato di
emergenza fu adata a diversi “commissari delegati” designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, assistiti da vice-commissari. Nove
alti responsabili – fra cui quattro presidenti della regione Campania ed
il Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri–furono nominati commissari.
9.Dal 23 maggio 2008 al 31 dicembre 2009, la gestione dello stato di
emergenza fu adata ad un sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’incarico fu quindi attribuito al Capo del
Dipartimento della protezione civile.
A. La gestione dei riuti in Campania e nel comune di Somma
Vesuviana no al 2004
10.La legge regionale no 10 del 10 febbraio 1993 (“la legge no 10/93”)
ssò le linee guida per l’adozione di un piano per lo smaltimento dei
riuti in Campania che doveva prevedere il recupero dei riuti solidi
urbani e dei materiali riciclabili nonché la riduzione della metà del nu-
mero e della capacità delle discariche – grazie alle tecniche di compatta-
zione ed alla raccolta dierenziata – per il triennio 1993-1995.
11.Il 9 giugno 1997, il Presidente della Regione agendo in qualità di
commissario delegato varò un piano regionale per lo smaltimento dei
riuti. In particolare questo piano prevedeva la costruzione di cinque
inceneritori – di cui quattro nei territori dei comuni di Marcianise,
Battipaglia, Giugliano e Nola-Marigliano (questi ultimi due essendo de-
stinati a servire i comuni di residenza dei ricorrenti), ed il quinto su un
sito da individuare successivamente – nonché cinque discariche princi-
pali e sei discariche secondarie.
12.Il 12 giugno 1998, il Presidente della Regione agendo in qualità di
commissario delegato indisse una gara d’appalto per la concessione de-
cennale del servizio di trattamento e smaltimento dei riuti prodotti
nella provincia di Napoli. In applicazione del capitolato doneri, l’ag-
giudicatario avrebbe dovuto assicurare la corretta ricezione dei riuti
raccolti, la loro selezione, la trasformazione in “combustibile derivato
da riuti” (di seguito “CDR”) e l’incenerimento del CDR. Per far ciò,
avrebbe dovuto costruire e gestire tre impianti destinati alla selezione
dei riuti e alla produzione di CDR a Caivano, a Tuno e a Giugliano

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