n. 315 SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 21-25 febbraio 2013 e depositato il successivo 26 febbraio (reg. ric. n. 27 del 2013) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 11 dicembre 2012, n. 34 (Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 2, comma 1, lettera u), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). La disposizione impugnata sostituisce l'art. 7-bis, comma 3, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74) e stabilisce che «L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attivita' lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, e' subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale». Il ricorrente deduce che un simile accertamento impone una restrizione all'accesso e all'esercizio della professione di maestro di sci da parte di cittadini europei gia' «abilitati» presso altro Stato dell'Unione Europea, di carattere sproporzionato rispetto...

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