N. 296 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n.

66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra G.M., in proprio e in qualita' di procuratore generale di A.L., G.N. e la Regione Toscana ed altri, con ordinanza del 22 novembre 2011, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana, nonche' gli atti di intervento, fuori termine, della Associazione Senza limiti Onlus e della ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Alessandra Mari per l'Associazione Senza limiti Onlus, Ilaria Romagnoli per l'ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 22 novembre 2011, depositata presso la cancelleria di questa Corte l'11 gennaio 2012 (reg. ord. n. 5 del 2012), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera

m), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 18 dicembre 2008, n. 66, (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), in quanto dispone che nel caso di prestazioni di tipo residenziale a favore di persone disabili 'la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne e' calcolata tenendo conto altresi' della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado'.

  1. - Il giudice remittente ritiene che tale disposizione violi l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto contrasta con l'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che imponendo di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di compartecipazione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave accertato dalle aziende sanitarie locali, costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

    2.1.- Nell'ordinanza di rimessione si premette che con atto di costituzione in trasposizione dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per opposizione ex art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), della Regione Toscana in quella sede, G.M., in proprio e quale procuratore generale della moglie, e G.N., nella qualita' di figlio, chiedevano l'annullamento, previa sospensione oltre a domanda di accertamento e conseguente risarcimento del danno - dei provvedimenti con i quali la Comunita' montana del Casentino aveva determinato l'integrazione della retta a favore della signora L.A., ricoverata presso una struttura residenziale (RSA) nel Comune di S., nella misura del 65 per cento, e di considerare gli importi erogati quali anticipi da recuperare nei confronti della persona ricoverata o degli eventuali eredi.

    I ricorrenti nel giudizio a quo avevano esposto che la persona assistita, affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), era ricoverata presso una RSA dal febbraio 2009 e necessitava di assistenza continua, essendo attaccata a respiratore e alimentata artificialmente. Pertanto, gli stessi familiari avevano chiesto alla Comunita' montana del Casentino un aiuto finanziario per la compartecipazione alla retta, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

    La Comunita' aveva pero' ritenuto di individuare a suo carico solo una compartecipazione del 65 per cento, mentre la parte residua era posta a carico del coniuge, per una quota del 15 per cento, e del figlio per il restante 20 per cento.

    Nel giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana i ricorrenti lamentavano, in primo luogo, la violazione della normativa nazionale, che in riferimento agli interventi assistenziali di natura socio-sanitaria rivolti a persone con handicap grave o a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, imponeva di valutare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione.

    Ad avviso dei ricorrenti, il richiamato art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, pur rinviando l'ulteriore regolamentazione a un d.P.C.M. non ancora adottato, e' immediatamente applicabile per il principio di gerarchia delle fonti, trattandosi di prescrizione direttamente precettiva, come rilevato da alcune pronunce giurisprudenziali.

    Un vizio ulteriore era individuato nella previsione della compartecipazione alla spesa, per il 20 per cento, da parte del figlio dell'assistita, il quale, in quanto tenuto agli alimenti secondo quanto previsto dall'art. 433, cod. civ., poteva essere sollecitato ad intervenire solo dal soggetto che versava in stato di bisogno, e non dall'amministrazione pubblica o da terzi, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998.

    Inoltre, i ricorrenti affermavano che l'art. 14 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2008 - il quale prevede che la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne e' calcolata tenendo conto altresi' della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado - contrasta con la normativa nazionale, da intendersi come 'legge quadro', e non poteva essere compresa nella materia dell'assistenza sociale, di competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., rientrando invece nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., ovvero nella materia della previdenza sociale, o in quella relativa alla tutela della salute, di competenza legislativa concorrente.

    2.2.- A seguito della costituzione in giudizio della Regione Toscana e della Comunita' montana, con sentenza non definitiva il giudice a quo rigettava le loro eccezioni preliminari, fra le quali quella relativa alla tardivita' del ricorso straordinario originariamente proposto.

    2.3.- Nell'ordinanza di rimessione si rileva che la prima censura dei ricorrenti e' riferita alla violazione della normativa statale di cui all'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, che impone di considerare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave accertato dalle aziende sanitarie locali. Il giudice remittente aderisce infatti all'interpretazione con la quale il Consiglio di Stato, nella sentenza del 16 marzo 2011, n. 1607, ed in altre pronunce, ha affermato l'immediata applicabilita' della citata norma statale, anche in assenza dell'adozione del d.P.C.M. previsto dalla medesima disposizione per la sua attuazione.

    Lo stesso giudice ritiene pertanto rilevante la questione sollevata, dal momento che 'la legittimita' dei provvedimenti impugnati deve essere delibata proprio in relazione alla diretta applicazione della norma regionale sopra richiamata'; e riportandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla natura della competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, osserva che la norma impugnata risulta indirizzata in maniera puntuale a carico dell'assistito, riferendosi alla quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne, con la conseguenza che la mancata corresponsione di tale quota si riflette direttamente sui livelli di assistenza erogabili allo stesso assistito.

    In questa sua specificita', ed in particolare nell'imposizione del calcolo del reddito dell'assistito come comprensivo anche della...

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