N. 309 SENTENZA 12 - 20 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Franco GALLO;

Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014);

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge reg. Campania n. 2 del 2012, promossa in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge reg. Campania n. 2 del 2012, sollevata in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 5 e 6, e 5 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-28 marzo 2012, depositato in cancelleria il 30 marzo 2012 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 5 e 6, e 5 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012 n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Campania n. 6 del 28 gennaio 2012, denunciandone il contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

In particolare, l'art. 1 (bilancio annuale), comma 5, autorizza l'iscrizione nell'unita' previsionale di base (UPB) 7.28.64, denominata 'Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori', della somma di euro 600.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2012. Per la copertura finanziaria la norma prevede che 'si fara' fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione'.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo autorizza l'iscrizione nell'unita' previsionale di base 6.23.57, denominata 'Spese generali, legali, amministrative e diverse', della somma di euro 100.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria la norma prevede che 'si fara' fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione'.

L'art. 5 regola il ricorso al mercato finanziario nei seguenti termini: '1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a societa' che svolgano attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (Allegato B). 2. Il limite complessivo entro il quale e' autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 e' di euro 144.831.213,90, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato. 3.

L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non puo' decorrere da data anteriore al 1 ottobre 2012. 4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) e successive norme vigenti in materia, e' autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passivita' totali a carico della Regione'.

Lo Stato impugna le suddette norme per i seguenti motivi: l'art.

1, comma 5, destina euro 600.000.000,00 al pagamento dei residui perenti che si prevede saranno pagati nel corso dell'esercizio 2012.

In proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la copertura finanziaria di tale spesa e' garantita da una quota parte del 'risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione' malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

Quindi, secondo la ricorrente, la disposizione regionale in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge della Regione Campania 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76), il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Inoltre, lo Stato ritiene che tale stanziamento, oltre ad essere privo di disponibilita' di cassa, appaia sottostimato rispetto alle effettive esigenze derivanti da eventuali re-iscrizioni dei residui perenti, tenuto conto che il loro ammontare, alla data del 31 dicembre 2009, ultimo dato ufficiale disponibile, era pari a circa 3.870.000.000 euro.

Sussisterebbe, di conseguenza, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la violazione dell'art. 81, quarto comma,

Cost. e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in materia di sistema tributario e contabile.

L'art. l, comma 6 della legge reg. Campania n. 2 del 2012 destina euro 100.000.000 (UPB 6.23.57) al pagamento dei debiti fuori bilancio. In proposito, il patrocinio erariale evidenzia che la copertura finanziaria di tale spesa e' garantita da una quota parte del 'risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione', malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

Pertanto, secondo il ricorrente, la disposizione regionale in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 7 del 2002, il quale prevede che si consideri dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Inoltre, prosegue lo Stato, in termini di cassa la previsione risulta insufficiente.

Sussisterebbe, di conseguenza, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

L'art. 5 autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90.

Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che la Regione Campania non ha ancora approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010.

Pertanto, il richiamato art. 5 contrasterebbe con l'art. 9, comma 4, della legge di contabilita' regionale n. 7 del 2002, il quale prevede che non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

Evidenzia inoltre lo Stato che non essendo specificato, nell'Allegato B alla legge in esame, il dettaglio dei capitoli e delle unita' previsionali di base finanziate dalle operazioni di indebitamento, non si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT