N. 295 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'art. 1, comma 325, della legge 30 novembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, nel procedimento tra C. G.

e il Ministero della giustizia ed altro, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 1° febbraio 2012, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sede di Reggio Calabria ha proposto, con riferimento agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'art. 1, comma 325, della legge 30 novembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).

Espone il Tribunale amministrativo rimettente che la ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale di Reggio Calabria con funzione di giudice, aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'indennita' giudiziaria di cui all'art.

3, primo comma, della legge n. 27 del 1981, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004, relativa al periodo di assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), oggi disciplinata dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti al versamento dell'indennita' non corrisposta.

Osserva il rimettente che la risoluzione della controversia dipende, a suo avviso, da una unica questione di diritto, costituita dalla interpretazione della modifica che il citato 1, comma 325, ha apportato all'art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981: norma la cui natura non retroattiva e' stata affermata in una recente pronuncia dal Consiglio di Stato, in contrasto con l'orientamento precedentemente adottato dal rimettente.

Cio' posto, dopo aver disatteso le argomentazioni odierne della parte ricorrente, tese a reintrodurre ulteriori argomenti di valutazione della portata retroattiva della norma in esame le quali, ancorche' condivise dal Tar rimettente, contrastano con l'orientamento consolidato del giudice di appello, afferma di non condividere le valutazioni da quest'ultimo pure espresse circa la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame.

Il rimettente, invero, afferma di non ignorare che la giurisprudenza della Corte costituzionale e' ferma nel ritenere non illegittima costituzionalmente la previsione vigente prima della riforma del 2004, secondo la quale l'astensione obbligatoria per maternita' sospende il trattamento economico relativo all'indennita' giudiziaria.

Tuttavia, ad avviso del Tar, sussistono i presupposti per investire nuovamente la Corte costituzionale dell'esame della questione, nell'auspicio di un ripensamento e della elaborazione di una soluzione piu' aderente alle specifiche esigenze di tutela dei valori costituzionali che si espongono a seguire.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte nel corso del giudizio, conclusosi con la sentenza n. 137 del 2008, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nel testo risultante anteriormente alla modifica operata con il citato art. 1, comma 325, era stata sollevata, esclusivamente (per violazione dell'art. 3 della Costituzione), sotto il profilo specifico della disparita' di trattamento tra il personale di magistratura ed il personale addetto alle cancellerie ed agli uffici giudiziari.

Ad avviso del rimettente, invece, la fattispecie normativa e' sospetta di incostituzionalita' per profili ulteriori e diversi rispetto a quelli gia' a suo tempo denunciati e ritenuti manifestamente infondati dalla Corte.

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