N. 297 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n.

29 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Luca Antonini, Bruno Barel, Andrea Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 21 febbraio 2012 e depositato in cancelleria il 23 successivo, la Regione Veneto ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale di varie norme del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011. In particolare, ha impugnato l'art. 5 del suddetto decreto-legge per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonche' del 'principio di leale collaborazione di cui all'art. 120' Cost. Al ricorso e' allegata copia della delibera della Giunta regionale n.

150 del 31 gennaio 2012, con la quale e' stata deliberata l'autorizzazione a proporre il ricorso medesimo.

1.1.- La Regione ricorrente rileva che il censurato articolo 5 nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso e, quindi, anteriormente alle aggiunte introdotte dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - prevede:

a) l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la revisione delle modalita' di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente,

ISEE (primo e secondo periodo dell'unico comma);

b) la definizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE (terzo periodo);

c) la determinazione, sempre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle modalita' di riassegnazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei risparmi, derivanti dall'attuazione delle nuove norme, da destinare all'attuazione di politiche sociali e assistenziali (quarto, quinto e sesto periodo).

1.2.- La ricorrente deduce che tale normativa viola gli evocati parametri sotto tre diversi profili.

1.2.1.- Sotto un primo profilo, viene osservato che l'intero articolo impugnato non fa cenno ad un'intesa con le Regioni o con la Conferenza unificata e neppure menziona la possibilita' per gli enti erogatori di modulare diversamente gli indicatori ISEE. In tal modo, secondo la Regione, vengono abbandonate procedure di leale collaborazione gia' previste per la revisione dell'ISEE dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), a suo tempo emanato sentita la Conferenza unificata, il quale aveva apportato modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), istitutivo dell'ISEE. Ad esempio, sottolinea la ricorrente, il comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 109 del 1998, quale sostituito dal comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 130 del 2000, aveva statuito, nell'ambito di un piu' ampio riconoscimento dell'autonomia regionale, che 'Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresi' tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima'. Ad avviso della Regione Veneto, la norma impugnata, prevedendo invece la modificazione unilaterale da parte dello Stato della determinazione dell'ISEE (cioe' di criteri strumentali alla definizione dei requisiti di accesso a prestazioni che ineriscono alla competenza regionale 'anche residuale'), restringe senza giustificazione gli spazi di autonomia regionale attribuiti dalla normativa statale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione; riforma che, pure, ha ampliato le attribuzioni regionali in tema di servizi sociali, ora di competenza legislativa residuale.

La Regione deduce, infatti, che la normativa relativa all'ISEE, pur inquadrandosi, tendenzialmente, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (viene citata, in tal senso, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1607 del 2011), incide fortemente nell'esercizio di funzioni ascrivibili a materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni, anche di tipo 'residuale'. Osserva, al riguardo, che detta normativa statale e' utilizzata dalla legislazione regionale 'per definire l'accesso a prestazioni come asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia, mense scolastiche, servizi socio-sanitari domiciliari, servizi socio-sanitari diurni, residenziali ecc. ed altre prestazioni economiche assistenziali'. In proposito, la ricorrente richiama l'art. 25 della legge 8 novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), secondo cui 'Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130'. Questa circostanza avrebbe richiesto - prosegue la ricorrente - il coinvolgimento delle Regioni attraverso la previa intesa con il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, come avviene, del resto, nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e come sottolineato in generale dalla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (viene citata la sentenza n. 88 del 2003).

La ricorrente sottolinea, infine, che, nella specie, non ricorrono i presupposti della chiamata in sussidiarieta' di cui all'art. 118 Cost. e neppure sussiste quella situazione congiunturale di emergenza economica che sola potrebbe temporaneamente legittimare lo Stato ad erogare, in via diretta ed in condizioni di uniformita' su tutto il territorio nazionale, una provvidenza a favore di persone bisognose, prescindendo dal coinvolgimento delle Province autonome e delle Regioni (e' richiamata la sentenza n. 10 del 2010, relativa alla cosiddetta social card).

Viene percio' dedotta la violazione degli artt. 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonche' del 'principio di leale collaborazione di cui all'art. 120' Cost.

1.2.2.- Sotto altro profilo, il primo ed il secondo periodo dell'unico comma del medesimo articolo 5 sarebbero viziati, ad avviso della Regione, da eccesso di potere legislativo e da irragionevolezza, perche', senza neppure indicare le disposizioni legislative da abrogare, assegnano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - decreto non espressamente qualificato come regolamentare - la forza di modificare, genericamente, la disciplina stabilita da fonti primarie in tema, rispettivamente, di: 1) modalita' di determinazione e campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 2) agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' provvidenze di natura assistenziale. Per la ricorrente, infatti, tale potere modificativo concreterebbe una 'delegificazione spuria', al di fuori della previsione dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), secondo cui: 'Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari' (comma risultante dalla modifica apportata dalla...

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