N. 292 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies, 237-vicies-ter della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-20 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2012 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2012.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria D'Elia per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2012 e depositato il successivo 22 febbraio, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui modifica l'art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies, 237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.

4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1.- In particolare il ricorrente ritiene che il modificato art.

1, commi 237-undecies e 237-duodecies, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, nel prevedere la conferma dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private mediante decreto commissariale di presa d'atto e nello stabilire che la verifica dei requisiti di accreditamento avvenga successivamente alla citata presa d'atto, contrasti con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), secondo cui l'accreditamento istituzionale puo' essere rilasciato alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi regionali di programmazione e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Inoltre, sostiene il ricorrente, le medesime disposizioni configgono con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2007), secondo cui 'le procedure di accreditamento istituzionale definitivo devono concludersi entro il 31 dicembre 2010' per le strutture ospedaliere ed ambulatoriali. Il contrasto con i suddetti principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute determina, pertanto, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

1.2.- Allo stesso modo, ritiene il ricorrente che il modificato art. 1, comma 237-sexdecies, della legge regionale n. 4 del 2011, nel dilazionare i tempi per la definizione delle procedure di accreditamento definitivo rispetto al termine ultimo previsto all'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, determini un'ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

1.3.- Il Presidente del Consiglio osserva poi che il modificato art. 1, comma 237-vicies, della legge regionale n. 4 del 2011, nella parte in cui consente alle strutture gia' provvisoriamente accreditate di fisiokinesiterapia di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, cioe' per un'attivita' diversa da quella gia' autorizzata e provvisoriamente accreditata, si ponga in contrasto con gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, dai quali si evince il principio secondo cui il passaggio di una struttura dal regime di accreditamento provvisorio a quello definitivo possa avvenire solo con riguardo alla stessa tipologia di attivita' gia' preventivamente autorizzata. Discostandosi da questo principio, dunque, la disposizione impugnata determina anche un'ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i citati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.

1.4.- Lamenta, infine, il ricorrente che l'art. 1, comma 237-vicies-ter, della legge impugnata, nel prevedere la possibilita' di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunita' montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali, contrasti con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale l'accreditamento e' rilasciato solo al termine dei processi relativi alla strutture gia' in possesso dell'accreditamento provvisorio, cosi' da comportare una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute.

  1. - Con atto di costituzione, depositato il 22 marzo 2012, si e' costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' o...

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