N. 290 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata ad altra pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n.

16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

La norma censurata dispone che 'Al personale regionale e degli enti regionali, cui e' stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed e' stata altresi' attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennita' di coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale...

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