N. 273 SENTENZA 3 - 6 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), promosso dal Consiglio di Stato, sezione VI, nel procedimento vertente tra il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia e l'Impresa Lalli s.r.l., con ordinanza del 26 settembre 2011, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1.- Il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza del 26 settembre 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 41, 98, primo e secondo comma, (recte: 97, primo e secondo comma) e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 2003, n.

23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), il quale stabilisce: '1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, purche' vengano specificatamente destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento di attivita' indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi. 2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilita' deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica. 3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge'.

  1. - Il rimettente premette che il Tribunale ordinario di Bari, con sentenze del 26 giugno 2003 e del 7 giugno 2005, condannava il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (infra: Consorzio), ente pubblico con sede in Bari, a pagare all'Impresa Lalli s.r.l. le somme di euro 467.835,24 ed euro 428.903,41 dovute in relazione a due contratti di appalto. La societa' creditrice, passate in giudicato dette sentenze, con due distinti ricorsi, adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, al fine di ottenerne l'ottemperanza.

    Il Consorzio, in entrambi i giudizi, eccepiva l'improcedibilita' dei ricorsi, a causa della 'situazione strutturalmente deficitaria in cui versava (e versa tuttora), tale da determinare l'impossibilita' in fatto e in diritto a rispettare la condanna del giudice civile'.

    In particolare, deduceva che l'art. 16, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), aveva disposto l'annullamento ex lege delle iscrizioni a ruolo operate dai consorzi di bonifica in relazione ai contributi obbligatori loro dovuti per alcune annualita', determinando una grave difficolta' finanziaria degli stessi. Gli interventi straordinari disposti dalla Regione Puglia non avevano sostanzialmente migliorato la situazione finanziaria e non avevano permesso di fare fronte agli oneri derivanti dalle sentenze di condanna.

    Successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, della 1egge regionale n. 23 del 2003, il Consorzio, con delibere commissariali del 17 novembre 2005 e del 29 marzo 2006, aveva dichiarato impignorabili gli importi di euro 10.054.334,64 e 3.273.101,14 e, quindi, espone l'ordinanza di rimessione, lo stesso non aveva la disponibilita' di danaro 'per far fronte alla spesa corrente (sul punto non vi e' contestazione fra le parti)'. Inoltre, due disegni di legge regionale presentati nel 2006 e nel 2010, preordinati anche a consentire ai consorzi di bonifica di procedere al risanamento finanziario, non erano stati approvati.

    Il TAR per la Puglia, con due sentenze del 2006, accoglieva i ricorsi per ottemperanza, affermando che 'non ostacola l'azione esecutiva dinanzi al giudice amministrativo la circostanza che l'ente abbia individuato e determinato le somme impignorabili per avere le medesime (asseritamente) le destinazioni stabilite da apposita legge regionale' ed assegnava al Consorzio un breve termine per procedere all'adempimento, in difetto del quale l'obbligo posto a suo carico sarebbe stato adempiuto in via sostitutiva da un Commissario ad acta, che contestualmente designava.

    2.1.- Avverso dette sentenze proponeva distinti appelli il Consorzio che, con un unico motivo di censura, lamentava l'omessa valutazione del citato art. 1, il quale esprimerebbe 'una ponderata scelta volta a conferire prevalenza all'interesse economico-patrimoniale dell'ente pubblico rispetto al concomitante interesse dei creditori privati'. A suo avviso, il TAR avrebbe dovuto rilevare che, 'quando una disposizione primaria non consente al creditore dell'amministrazione di agire in giudizio con le ordinarie azioni esecutive, lo stesso non puo' neppure ricorrere con giudizio di ottemperanza'. Nei giudizi si costituiva l'Impresa Lalli s.r.l., contestando la fondatezza del gravame.

    Il Consiglio di Stato, rigettata l'istanza di sospensione cautelare proposta dal Consorzio, all'udienza pubblica del 31 maggio 2011, riuniti i ricorsi, si riservava la decisione e, all'esito, sollevava questione di legittimita' costituzionale del citato art. 1.

    2.2.- Il rimettente, in linea preliminare, deduce che il giudizio non puo' essere definito, senza che sia previamente decisa la questione di legittimita' costituzionale della norma censurata, la quale, in violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, deroga 'ai principi ordinari circa la responsabilita' patrimoniale' del Consorzio debitore. La questione, a suo avviso...

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