N. 275 SENTENZA 3 - 6 dicembre 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 6, e 15, commi 3 e 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 27 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 27 maggio 2011 e depositato il successivo 31 maggio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, commi 9 e 11, nonche' degli artt. 5 e 6 nel loro complesso, e dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per violazione:

a) dell'art. 4, n. 3), dell'art. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), dell'art. 9, numeri 9) e 10), dell'art. 16, degli artt. 80, comma 1, e 81, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); c) del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); d) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); e) del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); f) del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); g) dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento); h) nonche' - limitatamente agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 - dell'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione).

1.1.- La ricorrente premette di essere titolare di potesta' legislativa primaria in materia di 'urbanistica' e di 'tutela del paesaggio', ai sensi dell'art. 8, numeri 5) e 6), dello statuto speciale di autonomia, ed osserva come, gia' prima della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, l'art. 01 del d.P.R.

n. 235 del 1977 (aggiunto dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, recante 'Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica') avesse trasferito alle Province autonome le funzioni esercitate dallo Stato, concernenti le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. In conseguenza di tale trasferimento, il medesimo d.P.R. n.

235 del 1977 ha disposto, all'art. 15, che 'non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto nel presente decreto'.

Il riconoscimento della competenza delle Province autonome in materia di realizzazione degli impianti di produzione di energia, attuato con circa due decenni di anticipo rispetto alla riforma costituzionale del 2001, sarebbe fondato, oltre che sulla gia' richiamata potesta' legislativa primaria in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, sulla potesta' concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita'. Vengono pertanto in rilievo, sempre secondo la ricorrente, le ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia, contenute in particolare nel d.P.R. n. 381 del 1974, avente ad oggetto la materia dell'urbanistica e delle opere pubbliche; nel d.P.R. n. 115 del 1973, riguardante il trasferimento alle Province autonome dei beni demaniali dello Stato e della Regione; nel d.P.R. n. 690 del 1973, in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

E' infine richiamato l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che regola in generale il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, escludendo sia l'applicabilita' diretta delle norme legislative statali nelle materie di competenza primaria della Provincia autonoma, sia l'intervento, nelle stesse materie, di atti di normazione statale sub-primaria.

1.2.- Ancora in premessa, la ricorrente segnala i provvedimenti normativi emanati in sede provinciale per disciplinare la realizzazione degli impianti di energia, evidenziando in particolare che, nelle materie di competenza primaria, in coerenza con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), essa ha gia' dato attuazione all'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, con l'art. 29 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento), che ha introdotto l'art. 1-bis 3 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

Il predetto art. 1-bis 3 definisce le procedure amministrative applicabili alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1.3.- Con riferimento ai parametri costituzionali evocati, la difesa provinciale osserva come il novellato art. 117, terzo comma,

Cost. abbia attribuito alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente in materia di 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', con l'effetto di ampliare l'autonomia spettante alla Provincia autonoma in detta materia, in applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (e' richiamata la sentenza n. 383 del 2005 della Corte costituzionale).

Piu' di recente, con la sentenza n. 165 del 2011, la Corte costituzionale ha precisato che, in materia di energia, la Provincia autonoma puo' rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ordinarie, nonche', in applicazione dei principi posti dall'art. 118 Cost., una competenza amministrativa piu' ampia rispetto a quella ad essa spettante sulla base del d.P.R.

n. 235 del 1977.

Cio' posto, la realizzazione degli impianti di produzione di energia presenta evidenti connessioni con le materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, non risolvibili nella prospettiva dell'assorbimento nella materia dell'energia, trattandosi di ambiti materiali di competenza primaria della Provincia autonoma. Tale conclusione troverebbe conferma nella clausola di salvaguardia, inserita nell'art. 45 del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale, al pari dell'art. 19 del d.lgs. n. 387 del 2003, tutela l'autonomia statutaria. Ai fini della localizzazione e della realizzazione degli impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili, risultano pertanto rilevanti le competenze materiali attribuite dagli statuti speciali di autonomia.

1.4.- Dopo aver sottolineato che le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui includono espressamente le Province autonome, contraddicono la clausola di salvaguardia e il sistema di tutela delle autonomie ad essa sotteso, la ricorrente procede all'esame degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che disciplinano rispettivamente l''autorizzazione unica' e la 'procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti da energia rinnovabile'.

1.4.1.- L'art. 5, comma 1, dispone che 'fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto...

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