La sentenza della terza sezione della Cassazione civile n. 1361/2014. Identificazione e liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali. Danno per perdita della vita. Precomprensione e diritto

AutoreGiacomo Gussoni
Pagine902-910
902
giur
11/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CONTRASTI
La sentenza deLLa terza
sezione deLLa cassazione
civiLe n. 1361/2014.
identificazione e
Liquidazione equitativa
dei danni non patrimoniaLi.
danno per perdita deLLa
vita. precomprensione e
diritto
di Giacomo Gussoni (*)
1. Questa sentenza pref‌igura una rivoluzione rispetto
al sistema italiano di valutazione dei danni non patrimo-
niali, come consolidatosi negli ultimi anni, relativamente
sia alla loro conf‌igurazione, sia al metodo della loro liqui-
dazione.
Questa sentenza riconosce, inoltre – in contrasto con
una giurisprudenza consolidata da 90 anni in senso con-
trario – la risarcibilità del danno per la perdita della vita
a favore di chi l’ha persa e il diritto dei suoi eredi (solo dei
suoi eredi) al relativo risarcimento ed è questa la seconda
e più preoccupante rivoluzione.
Le argomentazioni che si leggono in questa sentenza, a
sostegno di questa duplice e sconcertante rivoluzione, non
reggono peraltro al vaglio di una analisi condotta secondo
le regole di una rigorosa coerenza e del loro confronto con
la normativa vigente.
2. Iniziamo con l’esame delle argomentazioni concer-
nenti la prima rivoluzione.
Le sentenze della Cass. civ. , sez. un., nn. 26972-26975
dell’11 novembre 2008 hanno def‌inito il danno non pa-
trimoniale come categoria unitaria che attiene a ipotesi
di lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati
da rilevanza economica, che solo in funzione descrittiva
possono essere distinti in diversi aspetti: danno morale,
sofferenza soggettiva (transeunte o duratura), danno da
perdita del rapporto parentale ecc.
La sentenza in esame compie delle puntualizzazioni.
Quanto al danno morale, essa afferma che è danno morale
anche la lesione della dignità umana, richiama il D.P.R. 3
marzo 2008 n. 37 e l’art. 1 della Carta di Nizza contenuta
nel Trattato di Lisbona ratif‌icato dall’Italia con la legge 2
agosto 2008 n. 190 e sottolinea che si tratta di lesione che
“assume specif‌ico ed autonomo rilievo”, distinta quindi an-
che dal danno biologico nel suo prof‌ilo dinamico e dal dan-
no morale come sofferenza psichica e come dolore f‌isico.
A questo riguardo la sentenza segnala il riconoscimento di
questa separata voce di danno contenuto nelle sentenze
della Cass. civ. 12 dicembre 2008 n. 29191, 11 giugno 2009
n. 13930, 10 marzo 2010 n. 5770.
Le sentenze della Cass. civ., sez. un., nn. 26972-26975
hanno fatto riferimento ai danni da perdita del rapporto
parentale, che solo per comodità di sintesi possono essere
def‌initi “esistenziali”, ed hanno precisato che non può con-
f‌igurarsi peraltro una autonoma categoria di “danni esi-
stenziali”, potendosi parlare solo di danni non patrimonia-
li conseguenti a lesioni di diritti inviolabili della persona,
indipendenti da una lesione psico-f‌isica.
La sentenza in esame conferisce invece anche al danno
esistenziale dignità di categoria autonoma e specif‌icamen-
te si pone in contrasto anche con Cass. civ. 28 agosto 2009,
n. 18805, che – in perfetta sintonia con le sentenze della
Cass. civ., sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972-26975 – ha
sottolineato che la categoria del danno non patrimoniale
non può essere suddivisa in diverse sottovoci suscettibili
di autonomi risarcimenti.
Secondo la sentenza in esame, dunque, danno biologico,
danno morale (anche come lesione della dignità umana)
e danno esistenziale sono categorie autonome che tutte
vanno considerate, separatamente una per una.
Si legge nella sentenza che non vi è differenza tra la
determinazione dell’ammontare complessivamente dovu-
to a titolo di danno non patrimoniale unitariamente inteso
in tutti i suoi aspetti e la determinazione di quanto do-
vuto sommando autonome voci di danno biologico, danno
morale, lesione della dignità umana, danno esistenziale.
La sentenza di conseguenza dà atto che “in presenza di
una liquidazione del danno biologico che contempli anche
l’incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneg-
giato è correttamente da escludersi la possibilità che, in
aggiunta a quanto a questo titolo già determinato, venga
attribuito un ulteriore ammontare a titolo (anche) di dan-
no esistenziale”.
La liquidazione del danno biologico, del danno morale,
del danno da lesione della dignità umana – aggiunge la
sentenza – “è imprescindibilmente rimessa alla valutazio-
ne equitativa”, ad una valutazione equitativa che tenga
conto di tutte le particolarità del caso.
A questo riguardo, la sentenza fa riferimento alla ben
nota sentenza della Cass. civ. n. 7 giugno 2011, n. 12408
e dà atto che la tabella di Milano contiene parametri
maggiormente idonei a consentire una uguaglianza equa
di base per la liquidazione delle c.d. macropermanenti. Al
contempo, peraltro, la sentenza critica la detta tabella,
sotto tre distinti prof‌ili in quanto: “non sembra che con-
templiil danno morale inteso quale dolore f‌isico”; “non ri-
sulta riferirsi al pregiudizio all’integrità morale”; “prevede
dei limiti massimi”.

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