N. 86 SENTENZA 2 - 12 aprile 2012

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-8 luglio 2011, depositato in cancelleria il 14 luglio 2011, ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l'8 luglio 2011, depositato il 14 luglio 2011, ha impugnato: a) l'articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), norma che ha sostituito l'art. 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione); b) l'art. 2 della citata legge reg. n. 7 del 2011, nella parte in cui inserisce i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge della stessa Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attivita' professionali nei settori del turismo e del tempo libero).

  1. - Il ricorrente, quanto al punto sub a) osserva che l'art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011 - rubricato 'Art. 21

    Sostituzione dell'art. 34 della L. R. n. 20/2003' - violerebbe gli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.

    Infatti, esso stabilirebbe che la Giunta regionale, per ciascuna delle lavorazioni artigianali, approvi appositi disciplinari di produzione che descrivano e determinino i materiali impiegati, oltre alle tecniche produttive da utilizzare. Le diverse imprese, svolgenti tale attivita' secondo i dettami stabiliti, potrebbero avvalersi del marchio di origine e qualita' appositamente creato, che individuerebbe la provenienza del prodotto con le prescritte qualita' dalla Regione Marche (marchio di origine e qualita' denominato:'MEA-Marche Eccellenza Artigiana'). La Giunta regionale avrebbe il compito di definire la forma e le caratteristiche estetiche del marchio e di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari.

    Orbene, il censurato art. 21 si porrebbe in contrasto con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di libera circolazione delle merci (artt. da 34 a 36) e, per l'effetto, con l'art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

    La Corte di giustizia dell'Unione europea, piu' volte intervenuta sulla questione, avrebbe da tempo chiarito che la legislazione nazionale, diretta a regolare o applicare misure di marcatura di origine, siano i marchi di natura obbligatoria o volontaria, sarebbe contraria agli obiettivi di mercato interno, poiche' la presenza di un marchio potrebbe avere effetti restrittivi sulla vendita in uno Stato membro di una merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando cosi' gli scambi comunitari e i benefici del mercato interno.

    In particolare, l'art. 21 sarebbe in contrasto con gli artt. 34 e 35 del TFUE, che farebbero divieto agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.

    L'istituzione di un marchio di qualita' da parte di uno Stato o di una Regione integrerebbe una 'misura ad effetto equivalente', contraria al disposto delle dette norme comunitarie.

    Invero, se gli stessi Stati membri, o al loro interno le Regioni, sostenessero una etichetta di qualita' ed origine, tale attivita' (come chiarito dalla Corte di giustizia) avrebbe potenzialmente effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, perche' mirerebbe a promuovere e a privilegiare la commercializzazione di prodotti realizzati in taluni paesi o Regioni, inducendo i consumatori ad acquistare tali prodotti, anziche' quelli importati o di provenienza da altri Stati membri o Regioni.

    Quando titolare del marchio e' un soggetto privato, quali che siano le regole previste dal relativo disciplinare (ivi comprese le regole sull'origine dei prodotti), non sussisterebbero implicazioni rispetto ai principi comunitari. La situazione sarebbe diversa, invece, qualora titolare del marchio sia un ente pubblico, come nella specie.

    Invero, per la Corte di giustizia sarebbe incompatibile con il mercato unico, proprio in base agli artt. 34 e 35 del TFUE, la presunzione di qualita' legata alla localizzazione nel territorio nazionale o regionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale percio' stesso limiterebbe o recherebbe svantaggio ad una produzione le cui fasi si svolgerebbero in tutto o in parte in altri Stati membri (a tale principio farebbero eccezione unicamente le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza).

    Nel caso in esame, non vi sarebbe dubbio che il marchio 'MEA-Marche Eccellenza Artigiana' debba essere considerato un marchio di qualita', con la precisa funzione d'indicare anche l'origine del prodotto (la stessa legge lo definisce 'marchio di origine e qualita''), facendo cosi' discendere dall'origine marchigiana caratteristiche di migliore qualita', proprio per promuovere la vendita dei prodotti artigianali della Regione.

    Ne' assumerebbe rilievo il fatto che detto marchio sia attribuito su base volontaria ai prodotti artigianali realizzati nella Regione Marche, che rispettino appositi disciplinari di produzione.

    Infatti, il carattere volontario del marchio per la Corte di giustizia sarebbe del tutto irrilevante, perche' comunque potenzialmente lesivo per la libera circolazione delle merci (sono all'uopo richiamate alcune pronunzie della Corte di giustizia dell'Unione europea: causa C-325/2000, sentenza 5 novembre 2002;

    cause riunite da C-321/1994 a C-324/1994, sentenza 7 maggio 1997;

    causa C-6/2002, sentenza 6 marzo 2003).

    Nella fattispecie, non si potrebbe fondatamente sostenere che il marchio 'MEA' rappresenti una semplice indicazione di 'regioni o luoghi' e, pertanto, rientri nella deroga di cui all'art. 36 TFUE, relativa alla tutela della proprieta' industriale e commerciale.

    Infatti, la norma regionale in questione non rientrerebbe in tale ambito, poiche' l'art. 21 istituirebbe un vero e proprio marchio di qualita', 'dove l'indicazione dell'origine intende garantire non solo la provenienza geografica, ma anche che la produzione e' stata realizzata secondo requisiti di qualita' fissati in un atto predisposto dalla regione medesima'. Nelle denominazioni di origine, marchi di qualita' regolamentati, la provenienza di un prodotto, generalmente agro-alimentare, da un determinato territorio, ne condizionerebbe i caratteri e garantirebbe la presenza di alcune qualita' in virtu' di fattori sia naturali che umani.

    In sostanza, presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine sarebbe sempre l'esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un determinato, delimitato luogo di produzione.

    Pertanto, proprio sulla base di tali premesse, la tutela prevista dalla Regione non sarebbe giustificata, facendo riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, come tipologia, indistintamente a tutti i prodotti dell'artigianato che rispettino un determinato disciplinare di produzione.

    Infine, per quanto concerne l'Italia, andrebbe ricordato che la Commissione...

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