n. 108 SENTENZA 14 - 18 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-10 luglio 2013, depositato in cancelleria il 16 luglio 2013 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l'8-10 luglio 2013 e depositato il 16 luglio 2013, iscritto al registro ricorsi n. 76 del 2013, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. 2.- L'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2013 dispone: «l. L'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Norma finanziaria). 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede: a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 14150l, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;

  1. con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6" di euro 404.502,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" e' ridotto di euro 404.502,00;

  2. lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della le l1 marzo 2013, n. 6" e' incrementato di euro 404.502,00». L'art. 5 prevede: «1. Per l'esercizio 2013 e' concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro l0.000,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa: a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" e' diminuito di euro l0.000,00;

  3. e' istituito il nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015", per un importo pari a euro 10.000,00». L'art. 6 prescrive: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. l "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)", quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" istituito dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1/2012. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" e' in aumento di euro 70.000,00;

  4. UPB 02.01.009 - Cap. 321907 "Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" in diminuzione di euro 70.000,00». Secondo il ricorrente, le disposizioni sopra richiamate sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto gli oneri dalle stesse derivanti sarebbero posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale»...

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