Sentenza

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48 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
alla lettera c), ha introdotto le parole
“e di violazione degli obblighi di tra-
sparenza amministrativa”.
(III) L’art. 1, co. 1, lett. s) n.2), d.lgs. 15
novembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
dicembre 2011, ha sostituito il comma,
che prevedeva: “Nei giudizi di cui al
c. 2, con esclusione dell’ipotesi di cui
alla lettera a), tutti i termini processua-
li sono dimezzati rispetto a quelli del
processo ordinario, tranne quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo,
del ricorso incidentale e dei motivi ag-
giunti. La camera di consiglio è fissata
d’ufficio alla prima udienza utile suc-
cessiva al trentesimo giorno decorrente
dalla scadenza del termine di costitu-
zione delle parti intimate. Nella camera
di consiglio sono sentiti i difensori che
ne fanno richiesta”.
TITOLO IX – SENTENZA
Art. 88.CONTENUTO DELLA SENTEN-
ZA
1. La sentenza è pronunciata in
nome del popolo italiano e reca
l’intestazione «Repubblica italia-
na».
2. Essa deve contenere:
a) l’indicazione del giudice adito e
del collegio che l’ha pronunciata;
b) l’indicazione delle parti e dei
loro avvocati;
c) le domande;
d) la concisa esposizione dei motivi
in fatto e in diritto della decisione,
anche con rinvio a precedenti cui
intende conformarsi;
e) il dispositivo, ivi compresa la
pronuncia sulle spese;
f) l’ordine che la decisione sia ese-
guita dall’autorità amministrativa;
g) l’indicazione del giorno, mese,
anno e luogo in cui la decisione è
pronunciata;
h) la sottoscrizione del presidente e
dell’estensore.
3. Si applica l’articolo 118, comma
3, delle disposizioni per l’attuazio-
4. Se il presidente non può sotto-
scrivere per morte o altro impedi-
mento, la sentenza è sottoscritta
dal componente più anziano del
collegio, purché prima della sotto-
scrizione sia menzionato l’impedi-
mento; se l’estensore non può sot-
toscrivere la sentenza per morte o
altro impedimento, è sufficiente la
sottoscrizione del solo presidente,
purché prima della sottoscrizione
sia menzionato l’impedimento.
Art. 89.PUBBLICAZIONE E COMUNI-
CAZIONE DELLA SENTENZA
1. La sentenza deve essere redat-
ta non oltre il quarantacinquesimo
giorno da quello della decisione
della causa.
2. La sentenza, che non può più
essere modificata dopo la sua sot-
toscrizione, è immediatamente resa
pubblica mediante deposito nella

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