N. 252 SENTENZA 5 - 15 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso dalla Corte di appello di Torino nel procedimento vertente tra S.M. ed altra e la CONSOB, con ordinanza del 27 gennaio 2012, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 gennaio 2012, la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui dispone la confisca obbligatoria degli strumenti finanziari 'movimentati' attraverso le operazioni compiute in violazione dell'art. 187-bis del medesimo decreto legislativo (abuso di informazioni privilegiate), o del loro equivalente economico, 'senza consentire all'autorita' amministrativa prima e al giudice investito dell'opposizione poi di graduare anche tale misura in rapporto alla gravita' in concreto della violazione commessa'.

Il giudice a quo premette di essere investito del giudizio di opposizione avverso la deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) del 30 dicembre 2009, con la quale erano state irrogate sanzioni amministrative per una fattispecie di ritenuto abuso di informazioni privilegiate. Secondo il provvedimento impugnato, l'amministratore di una societa' avrebbe acquistato, per conto di quest'ultima, fra il 31 maggio e il 9 giugno 2005, un consistente numero di azioni bancarie, utilizzando l'informazione privilegiata, di cui era in possesso in ragione della sua qualita', relativa al fatto che una societa' controllata era in procinto di dare esecuzione a massicci ordini di acquisto delle medesime azioni, conferiti da terzi e idonei ad influire sulla quotazione dei titoli.

Le azioni erano state rivendute poco tempo dopo, con un profitto di euro 1.407.505, al netto delle commissioni.

A fronte di cio', la CONSOB aveva irrogato all'autore del fatto e alla societa' nel cui interesse esso era stato commesso la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.800.000 ciascuno, per violazione, rispettivamente, dell'art. 187-bis e dell'art. 187-quinquies del d.lgs. n. 58 del 1998. Nei confronti della societa' era stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 187-sexies del citato decreto legislativo, la confisca di titoli azionari ed obbligazionari per un valore di euro 20.723.331, corrispondente a quello del 'prodotto' dell'illecito, rappresentato dalle azioni acquistate utilizzando l'informazione privilegiata: importo che conglobava la somma impiegata nell'operazione (euro 19.255.857) e il 'differenziale positivo' conseguito in occasione della rivendita dei titoli (euro 1.467.474).

Il giudice rimettente riferisce, altresi', di avere pronunciato sentenza non definitiva, con cui aveva respinto l'opposizione, salvo che per il capo della deliberazione concernente la confisca, relativamente al quale, con separata ordinanza - recependo l'eccezione degli opponenti - aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27

Cost., dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, 'nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su 'denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente''.

La questione era stata dichiarata, peraltro, inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2011, per oscurita' e indeterminatezza del petitum. La Corte aveva, in...

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