N. 71 SENTENZA 21 - 28 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici: Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.

455, recante 'Approvazione dello Statuto della Regione siciliana', convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.

Il Presidente e Redattore: Gallo Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria: Melatti

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. '9' [recte: 8] dello stesso decreto, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 19 agosto 2011, depositato in cancelleria il 26 agosto 2011 ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l'avvocato Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 19 e depositato il successivo 26 agosto 2011 (reg. ric. n. 84 del 2011), la Regione siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e, in particolare, dell'art. 9 [recte: 8] di detto decreto, in riferimento agli artt. 38 e 43 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante 'Approvazione dello Statuto della Regione siciliana', convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

  1. - Il decreto legislativo oggetto di censura, adottato - come dichiara l'art. 1 - 'in conformita' al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16' della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), 'definisce le modalita' per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonche' per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona'.

    La ricorrente muove dalla premessa che il decreto legislativo impugnato sia direttamente applicabile nei suoi confronti, in assenza di una espressa clausola di salvaguardia che ne escluda l'efficacia rispetto alle Regioni ad autonomia differenziata, ed osserva in proposito che la previsione di una siffatta clausola era stata espressamente richiesta in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che all'accoglimento di tale richiesta era stata subordinata l'intesa sugli schemi del decreto impugnato. Proprio in quanto applicabile alla ricorrente, il d.lgs. n. 88 del 2011 recherebbe un vulnus alla speciale autonomia finanziaria siciliana, in quanto la materia relativa all'attuazione del quinto comma dell'art. 119 Cost., in ossequio al principio pattizio consacrato nello statuto di autonomia e ribadito dall'art.

    27 della citata legge di delegazione n. 42 del 2009, sarebbe affidata alla trattativa con la Regione 'nelle forme di rito dell'attuazione degli statuti speciali'. In particolare, sarebbe violato l'art. 43 dello statuto di autonomia siciliano, che affida a una Commissione paritetica la competenza a definire le norme di attuazione dello statuto medesimo. Solo questa Commissione rappresenta, infatti, secondo la ricorrente, 'la sede appropriata per la individuazione e la quantificazione pattizia delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali per la rimozione degli equilibri economici e sociali'.

    Il ricorso alla procedura negoziata prevista dall'art. 43 dello statuto, in particolare, sarebbe necessario anche per la parte concernente la perequazione infrastrutturale, in forza dell'art. 38 del medesimo statuto, indicato come ulteriore parametro. Detto articolo 38 - nel prevedere che lo Stato 'versera' annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici', al fine di 'bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale' - disciplina, secondo la ricorrente, interventi statali finalizzati alla perequazione infrastrutturale. L'art. 1, comma 2, dell'impugnato d.lgs. n. 88 del 2011 dispone, a sua volta, che 'gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale'. In tal modo, ad avviso della Regione siciliana, il predetto decreto avrebbe attuato l'art. 38 dello statuto senza far ricorso allo speciale procedimento previsto dall'art. 43, che, pertanto, risulterebbe violato anche sotto questo profilo.

  2. - Con atto depositato il 28 settembre 2011 si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

    3.1. - Quanto ai profili di inammissibilita', la difesa dello Stato premette che la legge 8 giugno 2011, n. 85 (Proroga dei termini per l'esercizio della...

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