N. 75 SENTENZA 21 - 30 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso'), promosso dal Tribunale ordinario di Verona nel procedimento vertente tra A.M.L. ed altra e la Sprintours s.p.a. ed altra, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di A.M.L. ed altra (fuori termine) e della Sprintours s.p.a. ed altra, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Piergiorgio Bonini per A.M.L. ed altra, Carlo F. Galantini per la Sprintours s.p.a. ed altra e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale ordinario di Verona, sezione IV civile, con ordinanza del 6 luglio 2010, iscritta al reg. ord. n. 193 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso').

1.2. - Il rimettente premette che, con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006, A.M.L. e sua moglie A.C. avevano convenuto in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura di Lonardi Alessio per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004, durante una vacanza.

Gli attori, aderendo ad un'iniziativa di viaggio organizzato in Egitto promossa dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Verona, avevano stipulato un contratto di viaggio 'tutto compreso' con l'agenzia 'Viaggi e Cultura' di Alessio Lonardi di Verona, il cui oggetto era costituito dal pacchetto turistico del Tour operator Sprintours s.p.a. Tale servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l'hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l'escursione in bus ad Alessandria d'Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo, a bordo della motonave Sprintours Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e sette notti dal 15 novembre al 22 novembre 2004.

Durante l'escursione ad Alessandria d'Egitto, l'autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, aveva perso il controllo del mezzo a causa dell'incidente conseguente gli attori avevano subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell'amputazione del braccio destro.

1.3. - Cio' posto, il Tribunale di Verona, individua nel d.lgs.

n. 111 del 1995, attuativo della direttiva europea del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente 'Viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso'', la disciplina di legge in base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle convenute, poiche', diversamente da quanto sostenuto da queste ultime (che ritenevano applicabile la Convenzione di Bruxelles, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), tale normativa troverebbe applicazione nel caso di pacchetto di viaggio 'tutto compreso' venduto od offerto in vendita nel territorio della Comunita', come confermato dal d.lgs.

n. 111 del 1995, citato.

Il rimettente, inoltre, risolve le difficolta' di coordinamento fra il d.lgs. in oggetto e la convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (CCV), assumendo che il primo e non la seconda disciplina i pacchetti turistici 'tutto compreso', fattispecie distinta dal contratto di organizzazione (art. 5 e seguenti) o di intermediazione (art. 17 e seguenti) di viaggio di cui alla Convenzione.

Nel primo caso le prestazioni ed i servizi verrebbero in rilievo separatamente configurando diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione, mentre nel caso di viaggio vacanza 'tutto compreso' (c.d. package) si determinerebbe una prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (visite, escursioni con guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del 'pacchetto turistico', con durata superiore alle 24 ore (d.lgs. n. 111 del 1995, art. 2 e seguenti, ora trasfusi nell'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n.

229). Tale pluralita' di servizi connoterebbe dunque la diversa finalita' del tipo contrattuale.

1.4. - Sotto il profilo della rilevanza il giudice rimettente assume che, alla luce della disciplina applicabile al caso in esame, ben possa essere affermata la responsabilita' per il sinistro occorso agli attori, quanto meno della Sprintours s.p.a., quale organizzatrice del viaggio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995. Risulta pacifico, a giudizio del rimettente, sia che essa ebbe ad affidare alla Tiran Tour il trasporto, sia che l'automezzo sul quale gli attori viaggiavano era uscito di strada mentre era diretto alla localita' prevista dal programma di viaggio, essendo irrilevanti le dedotte circostanze della negligenza o imperizia dell'autista del pullman e della pioggia, poiche' nessuno di tali fattori causali potrebbe costituire quell'elemento eccezionale o imprevedibile che varrebbe ad esonerare da responsabilita' l'organizzatore del viaggio, il quale, per giurisprudenza costante, e' sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che alla luce dell'art. 17 del medesimo d.lgs., potrebbe consistere soltanto nel fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.

Ancora, ai fini della rilevanza il Tribunale osserva che l'entita' economica del danno alla persona subito dall'attore, alla luce delle conclusioni del CTU, e' determinabile in euro 808.119,74, importo che risulta notevolmente superiore al limite risarcitorio previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 111 del 1995, nella versione vigente ratione temporis, come indicato dalla Convenzione di Bruxelles richiamata (50.000 franchi oro equivalenti nell'agosto del 2009 ad euro 313.500,00), essendo l'espressa abrogazione della norma (dapprima disposta implicitamente, per effetto del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante 'Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile', convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265) intervenuta soltanto con l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265).

1.5. - Cio' posto, il rimettente assume che il limite risarcitorio di cui all'art. 15, nella versione precedente al d.lgs.

n. 96 del 2005 risulterebbe incompatibile con la direttiva comunitaria 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso', poiche' questa, pur consentendo agli Stati membri di ammettere che l'indennizzo 'sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni', nel preambolo non richiamerebbe la Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni che sono oggetto di un servizio 'tutto compreso'.

Coerentemente con tale premessa l'art. 5 della direttiva, nel consentire che gli Stati membri prevedano limiti all'indennizzo, avrebbe ribadito che tali limitazioni devono essere conformi 'alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni'. Tale assunto sarebbe chiarito ulteriormente dalla considerazione che non esistono, ne' esistevano al momento dell'adozione della direttiva 90/314/CEE...

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