Sentenza 2025-12-02 6. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Rapporti di lavoro irregolari - Procedure di regolarizzazione - Cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno - Esclusione - Violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 02 Dicembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 103, comma
10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, promosso dal Consiglio di Stato, terza sezione, nel
procedimento vertente tra M. B. e Ministero dell'interno, con
ordinanza del 5 maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2025, la cui trattazione e'
stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre
2025.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Consiglio di Stato, terza sezione, con ordinanza del 5
maggio 2025, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2025, ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 103,
comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della
Costituzione, questi ultimi in relazione all'art. 25 della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno
1985, firmata il 19 giugno 1990, ratificata e resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388, e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30
del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e
l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle
verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006.
La disposizione censurata stabilisce che non sono ammessi alle
procedure di emersione di rapporti di lavoro previste dal medesimo
art. 103, commi 1 e 2, i cittadini stranieri «che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato». Il giudice rimettente la ritiene costituzionalmente
illegittima «nella parte in cui prevede l'automatismo ostativo della
segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell'istanza di
emersione, precludendo all'amministrazione la verifica in concreto di
pericolosita' e comunque la sussistenza dei requisiti per
l'accoglimento o meno della stessa».
1.1.- Il giudice a quo riferisce di dover decidere
sull'impugnazione di una sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione
seconda, che ha rigettato il ricorso con il quale un cittadino
straniero aveva contestato la legittimita' di un decreto della
Questura di Salerno; decreto che aveva respinto l'istanza di rilascio
del permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l.
n. 34 del 2020, come convertito. La sentenza di primo grado ha
ritenuto che la Questura di Salerno avesse legittimamente posto a
fondamento del provvedimento di diniego la «segnalazione nella Banca
Dati Schengen ai sensi dell'art. 24 della Convenzione SIS II»: cio'
anche sulla base della costante giurisprudenza amministrativa che
ritiene insindacabile il reale rilievo ostativo di detta
segnalazione.
Il ricorrente nel giudizio a quo ha impugnato la sentenza del TAR
Campania deducendo, in particolare, che «la segnalazione e' stata
effettuata per motivi di ingresso irregolare nello Stato segnalante»,
sicche' essa sola non puo' indicare che lo straniero «costituisce una
minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza
nazionale»; la segnalazione, inoltre, sarebbe stata inserita dalle
autorita' francesi successivamente alla presentazione dell'istanza di
emersione dal lavoro irregolare e alla conclusione del contratto di
soggiorno.
1.1.1.- Il Consiglio di Stato da' conto di aver adottato piu'
ordinanze con le quali ha richiesto alla Questura di Salerno, che
solo in parte le ha eseguite e comunque non in modo soddisfacente,
chiarimenti in ordine alle ragioni per cui era stata inserita la
segnalazione Schengen ostativa all'istanza del cittadino straniero,
che non erano evincibili dal provvedimento amministrativo impugnato
in primo grado.
L'Avvocatura generale dello Stato ha poi finalmente prodotto una
nota del Ministero dell'interno, datata 29 dicembre 2023, con la
quale e' stata trasmessa alla Questura di Salerno la predetta
segnalazione, effettuata dalla Prefettura della Dordogna e che indica
quale ragione della decisione la causale «"administrative return
ban"» (ovvero divieto amministrativo di rientro). Cio' confermerebbe,
osserva il giudice rimettente, la fondatezza della tesi del
ricorrente, ovvero che «la segnalazione - in assenza di ulteriori
indicazioni - e' stata adottata unicamente in quanto l'odierno
appellante ha fatto ingresso irregolare in territorio francese, e non
anche in presenza di ulteriori e piu' gravi ragioni, non indicate nel
documento acquisito».
1.1.2.- Il Consiglio di Stato riferisce altresi' che l'impugnata
sentenza del TAR ha escluso di poter praticare un'interpretazione
conforme a Costituzione, in ragione della giurisprudenza...
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