Sentenza 2025-12-01 7. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Prescrizione - Cause di sospensione - Rapporto di coniugio - Estensione ai conviventi di fatto - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dei diritti inviolabili dei singoli all'interno delle formazioni sociali - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, numero 1). - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 01 Dicembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo
comma, numero 1), del codice civile e dell'art. 1, comma 18, della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promosso
dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, nel
procedimento vertente tra Elisabetta Santi e Marco Giallombardo con
ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di Elisabetta Santi fuori termine;
udita nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione
terza civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, e
«(occorrendo)» dell'art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n.
76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze), «nella parte in cui non
prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra
conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettivita'
familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 9 e 33 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.- Il rimettente premette di dover decidere una controversia
civile in cui l'attrice, Elisabetta Santi, conveniva in giudizio l'ex
convivente di fatto, Marco Giallombardo, al fine di ottenere la
restituzione di vari beni ed effetti personali, nonche' di plurime
somme di denaro per un totale di euro 91.063,00, oltre interessi e
rivalutazione monetaria.
In particolare, il Tribunale di Firenze riferisce che l'attrice
aveva prestato al compagno la somma di euro 63.713,00, che questi
aveva impiegato per eseguire opere di miglioria su un immobile di sua
esclusiva proprieta'. Il 16 marzo 2006, il convenuto riconosceva tale
debito, dichiarando di aver ricevuto detta somma a titolo di prestito
e di impegnarsi alla sua restituzione, oltre indicizzazione. La
scrittura privata escludeva espressamente che il trasferimento di
denaro fosse stato effettuato in adempimento di un'obbligazione
naturale ex art. 2034 cod. civ.
Secondo quanto espone il giudice a quo, la coppia, dopo aver
condiviso oltre un decennio di vita comune, nel 2015 era entrata in
crisi e, in data 3 novembre 2016, il convenuto ha posto fine alla
convivenza. A partire da quel momento, l'attrice ha cominciato a
richiedere la restituzione di quanto prestato e, dato il persistere
dell'inadempimento, ha inviato al convenuto plurime raccomandate - il
30 giugno 2017, il 12 luglio 2018 e il 15 novembre 2018 - con le
quali ha fatto valere la sua pretesa creditoria. L'ulteriore inerzia
del debitore ha indotto la ex convivente a adire il Tribunale.
Il rimettente riporta, infine, che il convenuto, costituitosi in
giudizio, ha ammesso di aver ricevuto dalla parte attrice la somma di
euro 63.713,00, ha confermato di aver riconosciuto, in data 16 marzo
2006, l'esistenza del debito, derivante da un contratto di mutuo, e
nondimeno ha fatto valere l'intervenuta prescrizione del diritto di
credito.
3.- A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Firenze ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941,
primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non sospende il
decorso del termine di prescrizione fra i conviventi di fatto.
3.1.- Quanto alla rilevanza delle censure, il rimettente
evidenzia come l'erogazione della somma da parte dell'attrice a
favore del convenuto sia da ricondurre allo schema del contratto di
mutuo. In particolare, la natura titolata della ricognizione di
debito e l'impegno del convenuto a restituire la somma di denaro, per
di piu' indicizzando il quantum oggetto dell'obbligo restitutorio,
renderebbero impossibile una diversa qualificazione.
Il giudice a quo constata, inoltre, che dal titolo, dall'atto di
ricognizione e dalle allegazioni delle parti non sia dato ricavare un
termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria. Tuttavia,
precisa che, anche applicando l'art. 1817 cod. civ., che consente al
mutuante di chiedere al giudice la fissazione del termine per
l'adempimento, cio' non inciderebbe sul dies a quo della
prescrizione, che decorre dal momento della conclusione del
contratto, ovvero dal successivo atto interruttivo.
In definitiva, secondo il Tribunale di Firenze, il credito
restitutorio andrebbe dichiarato estinto per effetto della
prescrizione eccepita dal debitore convenuto, una volta trascorsi
dieci anni dall'atto di riconoscimento del debito. Quanto agli
ulteriori atti astrattamente interruttivi, posti in essere dalla
creditrice, tra il 2017 e il 2020, essi risulterebbero tardivi, in
quanto successivi allo spirare del termine di prescrizione in data 16
marzo 2016.
L'applicazione dell'attuale disciplina legale comporterebbe,
dunque, secondo il giudice a quo, l'accoglimento dell'eccezione di
prescrizione sollevata dal convenuto e, conseguentemente, il rigetto
delle domande restitutorie formulate dalla parte attrice.
Di contro, se la disciplina dettata dall'art. 2941, primo comma,
numero 1), cod. civ. fosse estesa - in virtu' dell'invocata
declaratoria di illegittimita' costituzionale - al caso di specie, il
decorso della prescrizione risulterebbe sospeso da quando il credito
e' sorto, in costanza di convivenza, sino al 3 novembre del 2016,
quando il rapporto e' cessato. Questo renderebbe tempestivi gli atti
interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte attrice
dopo la fine della convivenza.
3.2.- Il Tribunale di Firenze aggiunge che non sarebbe utilmente
esperibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione censurata, stante il suo tenore letterale che
impedirebbe di ritenere ricompreso nella nozione di coniuge il
convivente di fatto.
4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente si
confronta, anzitutto, con la sentenza n. 2 del 1998, con la quale
questa Corte ha dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 2 e
3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941,
primo comma, numero 1), cod. civ., sollevate nella parte in cui
esclude la sospensione della prescrizione in costanza di stabile
convivenza. Secondo il giudice a quo, «il mutamento del contesto
sociale e valoriale», nonche' l'evoluzione dell'ordinamento giuridico
farebbero emergere ulteriori e piu' pregnanti elementi che il
Tribunale ritiene debbano essere sottoposti all'odierno vaglio del
giudizio di legittimita' costituzionale.
4.1.- Ad avviso del rimettente, «[l]'accostarsi alla questione
dello standard di tutela costituzionale della famiglia impone sempre
all'interprete di confrontarsi con concetti di chiara matrice sociale
e sociologica, quali il costume sociale, la cultura e la coscienza
sociale (concetti ampiamente evocati dalla giurisprudenza
costituzionale; cfr. Corte cost. sentt. n. 1 del 2022, n. 221 del
2019 e n. 174 del 2016)». Da questo confronto emergerebbe un
ridimensionamento delle differenze intercorrenti fra coniugi e
conviventi stabili. L'istituto matrimoniale, oggetto di primaria
tutela nell'art. 29 Cost., non rappresenterebbe piu' l'unico
strumento tramite cui i consociati possono dare rilievo giuridico a
un'unione familiare e neppure l'unico modo per costituire una
famiglia dotata del carattere della stabilita'.
Parallelamente, la giurisprudenza civile e penale, di merito e di
legittimita', avrebbe avviato un'opera di rivisitazione ermeneutica
di plurimi istituti, finalizzata a superare, tramite interpretazioni
estensive o applicazioni analogiche (ove consentite), irragionevoli
disparita' di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto,
incompatibili con la Carta costituzionale.
Il Tribunale di Firenze richiama, a riguardo, in primo luogo, la
giurisprudenza di legittimita' (Corte di cassazione, sezione sesta
penale, sentenza 29 gennaio-22 maggio 2008, n. 20647), che ha
equiparato i conviventi more uxorio ai membri della famiglia fondata
sul matrimonio ai fini dell'applicabilita' dell'art. 572 del codice
penale (prima della modifica del testo in senso estensivo da parte
dell'art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno»).
In secondo luogo, il giudice a quo cita la giurisprudenza delle
Sezioni unite penali che ha applicato analogicamente agli stabili
conviventi la causa di non punibilita' che l'art. 384 cod. pen.
riserva ai «prossim[i] congiunt[i]», pur in presenza di una norma
definitoria, sancita dall'art. 307, quarto comma, cod. pen., che
esclude detti conviventi dal concetto di prossimo congiunto (Corte di
cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 novembre 2020-17 marzo
2021, n. 10381).
Infine, il Tribunale di Firenze richiama il diritto vivente sia
in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che vede
computare, tra i redditi dei familiari, quello del convivente (Corte
di cassazione, sezione quarta civile, ordinanza 26 ottobre 2005, n.
109), sia in materia di risarcimento alle vittime secondarie da
lesione del rapporto parentale, cui si ascrive anche il convivente di
fatto.
4.2.- Il rimettente aggiunge che l'attitudine della nozione di
famiglia a ricomprendere anche quella di fatto si trarrebbe altresi'
da fonti sovranazionali, a partire dall'art. 8 CEDU, come
interpretato dalla giurisprudenza...
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