Sentenza 2025-12-01 7. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Prescrizione - Cause di sospensione - Rapporto di coniugio - Estensione ai conviventi di fatto - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dei diritti inviolabili dei singoli all'interno delle formazioni sociali - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, numero 1). - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia.

Published date28 Gennaio 2026
Enactment Date01 Dicembre 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue4
IssuerSentenze ed Ordinanze Della Corte
Extracted Content
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile e dell'art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, nel procedimento vertente tra Elisabetta Santi e Marco Giallombardo con ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2025. Visto l'atto di costituzione di Elisabetta Santi fuori termine; udita nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, e «(occorrendo)» dell'art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettivita' familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 2.- Il rimettente premette di dover decidere una controversia civile in cui l'attrice, Elisabetta Santi, conveniva in giudizio l'ex convivente di fatto, Marco Giallombardo, al fine di ottenere la restituzione di vari beni ed effetti personali, nonche' di plurime somme di denaro per un totale di euro 91.063,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, il Tribunale di Firenze riferisce che l'attrice aveva prestato al compagno la somma di euro 63.713,00, che questi aveva impiegato per eseguire opere di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprieta'. Il 16 marzo 2006, il convenuto riconosceva tale debito, dichiarando di aver ricevuto detta somma a titolo di prestito e di impegnarsi alla sua restituzione, oltre indicizzazione. La scrittura privata escludeva espressamente che il trasferimento di denaro fosse stato effettuato in adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. Secondo quanto espone il giudice a quo, la coppia, dopo aver condiviso oltre un decennio di vita comune, nel 2015 era entrata in crisi e, in data 3 novembre 2016, il convenuto ha posto fine alla convivenza. A partire da quel momento, l'attrice ha cominciato a richiedere la restituzione di quanto prestato e, dato il persistere dell'inadempimento, ha inviato al convenuto plurime raccomandate - il 30 giugno 2017, il 12 luglio 2018 e il 15 novembre 2018 - con le quali ha fatto valere la sua pretesa creditoria. L'ulteriore inerzia del debitore ha indotto la ex convivente a adire il Tribunale. Il rimettente riporta, infine, che il convenuto, costituitosi in giudizio, ha ammesso di aver ricevuto dalla parte attrice la somma di euro 63.713,00, ha confermato di aver riconosciuto, in data 16 marzo 2006, l'esistenza del debito, derivante da un contratto di mutuo, e nondimeno ha fatto valere l'intervenuta prescrizione del diritto di credito. 3.- A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non sospende il decorso del termine di prescrizione fra i conviventi di fatto. 3.1.- Quanto alla rilevanza delle censure, il rimettente evidenzia come l'erogazione della somma da parte dell'attrice a favore del convenuto sia da ricondurre allo schema del contratto di mutuo. In particolare, la natura titolata della ricognizione di debito e l'impegno del convenuto a restituire la somma di denaro, per di piu' indicizzando il quantum oggetto dell'obbligo restitutorio, renderebbero impossibile una diversa qualificazione. Il giudice a quo constata, inoltre, che dal titolo, dall'atto di ricognizione e dalle allegazioni delle parti non sia dato ricavare un termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria. Tuttavia, precisa che, anche applicando l'art. 1817 cod. civ., che consente al mutuante di chiedere al giudice la fissazione del termine per l'adempimento, cio' non inciderebbe sul dies a quo della prescrizione, che decorre dal momento della conclusione del contratto, ovvero dal successivo atto interruttivo. In definitiva, secondo il Tribunale di Firenze, il credito restitutorio andrebbe dichiarato estinto per effetto della prescrizione eccepita dal debitore convenuto, una volta trascorsi dieci anni dall'atto di riconoscimento del debito. Quanto agli ulteriori atti astrattamente interruttivi, posti in essere dalla creditrice, tra il 2017 e il 2020, essi risulterebbero tardivi, in quanto successivi allo spirare del termine di prescrizione in data 16 marzo 2016. L'applicazione dell'attuale disciplina legale comporterebbe, dunque, secondo il giudice a quo, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, conseguentemente, il rigetto delle domande restitutorie formulate dalla parte attrice. Di contro, se la disciplina dettata dall'art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ. fosse estesa - in virtu' dell'invocata declaratoria di illegittimita' costituzionale - al caso di specie, il decorso della prescrizione risulterebbe sospeso da quando il credito e' sorto, in costanza di convivenza, sino al 3 novembre del 2016, quando il rapporto e' cessato. Questo renderebbe tempestivi gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalla parte attrice dopo la fine della convivenza. 3.2.- Il Tribunale di Firenze aggiunge che non sarebbe utilmente esperibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, stante il suo tenore letterale che impedirebbe di ritenere ricompreso nella nozione di coniuge il convivente di fatto. 4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente si confronta, anzitutto, con la sentenza n. 2 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., sollevate nella parte in cui esclude la sospensione della prescrizione in costanza di stabile convivenza. Secondo il giudice a quo, «il mutamento del contesto sociale e valoriale», nonche' l'evoluzione dell'ordinamento giuridico farebbero emergere ulteriori e piu' pregnanti elementi che il Tribunale ritiene debbano essere sottoposti all'odierno vaglio del giudizio di legittimita' costituzionale. 4.1.- Ad avviso del rimettente, «[l]'accostarsi alla questione dello standard di tutela costituzionale della famiglia impone sempre all'interprete di confrontarsi con concetti di chiara matrice sociale e sociologica, quali il costume sociale, la cultura e la coscienza sociale (concetti ampiamente evocati dalla giurisprudenza costituzionale; cfr. Corte cost. sentt. n. 1 del 2022, n. 221 del 2019 e n. 174 del 2016)». Da questo confronto emergerebbe un ridimensionamento delle differenze intercorrenti fra coniugi e conviventi stabili. L'istituto matrimoniale, oggetto di primaria tutela nell'art. 29 Cost., non rappresenterebbe piu' l'unico strumento tramite cui i consociati possono dare rilievo giuridico a un'unione familiare e neppure l'unico modo per costituire una famiglia dotata del carattere della stabilita'. Parallelamente, la giurisprudenza civile e penale, di merito e di legittimita', avrebbe avviato un'opera di rivisitazione ermeneutica di plurimi istituti, finalizzata a superare, tramite interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (ove consentite), irragionevoli disparita' di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, incompatibili con la Carta costituzionale. Il Tribunale di Firenze richiama, a riguardo, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimita' (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 29 gennaio-22 maggio 2008, n. 20647), che ha equiparato i conviventi more uxorio ai membri della famiglia fondata sul matrimonio ai fini dell'applicabilita' dell'art. 572 del codice penale (prima della modifica del testo in senso estensivo da parte dell'art. 4 della legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»). In secondo luogo, il giudice a quo cita la giurisprudenza delle Sezioni unite penali che ha applicato analogicamente agli stabili conviventi la causa di non punibilita' che l'art. 384 cod. pen. riserva ai «prossim[i] congiunt[i]», pur in presenza di una norma definitoria, sancita dall'art. 307, quarto comma, cod. pen., che esclude detti conviventi dal concetto di prossimo congiunto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 novembre 2020-17 marzo 2021, n. 10381). Infine, il Tribunale di Firenze richiama il diritto vivente sia in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che vede computare, tra i redditi dei familiari, quello del convivente (Corte di cassazione, sezione quarta civile, ordinanza 26 ottobre 2005, n. 109), sia in materia di risarcimento alle vittime secondarie da lesione del rapporto parentale, cui si ascrive anche il convivente di fatto. 4.2.- Il rimettente aggiunge che l'attitudine della nozione di famiglia a ricomprendere anche quella di fatto si trarrebbe altresi' da fonti sovranazionali, a partire dall'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza...

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