Sentenza 2025-11-20 5. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

Published date28 Gennaio 2026
Enactment Date20 Novembre 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue4
IssuerSentenze ed Ordinanze Della Corte
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ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza, nel procedimento penale a carico di M. P. con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Giudice relatore Francesco Vigano'; deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuita'». 1.1.- Il rimettente e' chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di M. P. L'imputato e' chiamato a rispondere del reato di incendio boschivo colposo, previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3 agosto 2023. Il giudice a quo riferisce che il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato a intervenire dallo stesso imputato, avrebbe accertato «la presenza di un incendio di sterpaglie», estesosi sino ad attingere un deposito di legna e la «copertura erbacea seccaginosa e i rovi del sottobosco» adiacente, «coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi». L'imputato aveva dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti di avere egli stesso appiccato il fuoco a «residui vegetali suddivisi in diversi piccoli ammassi». Il fuoco si sarebbe tuttavia propagato in modo non previsto, in seguito al «cambio repentino della direzione del vento». In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Pietragalla, si sarebbe poi riscontrato, con il ricorso a un applicativo informatico regionale denominato «RSDI» (Regional Spatial Data Infrastructure), che le fiamme avrebbero interessato un'area complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti pertinenza dell'abitazione dell'imputato e di 3500 metri quadri di bosco ceduo di specie quercina. Una persona transitata nell'occasione nei pressi dell'abitazione dell'imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere visto l'imputato impegnato nel tentativo di spegnere un «piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca». 1.2.- Ritiene il giudice a quo che l'analisi degli atti di indagine consentirebbe di formulare una ragionevole prognosi di condanna, cio' che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo alla luce della definizione offerta dall'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), secondo cui «[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Tuttavia, le circostanze del caso indurrebbero a ritenere il fatto ascritto all'imputato come di particolare tenuita' ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Infatti, le fiamme avrebbero «interessato la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi»; dall'incendio non sarebbe derivato alcun significativo pericolo per l'incolumita' pubblica; il grado di colpevolezza dell'imputato sarebbe limitato, posto che gli abbruciamenti realizzati dall'imputato hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprieta' dell'imputato stesso, il quale non si e' avveduto del mutamento della direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altresi' la sua condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di arrestare l'incendio e nell'aver chiamato egli stesso i soccorsi. Il rimettente, tuttavia, rileva come, nel caso di specie, l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto sia preclusa: l'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. impedisce, infatti, di considerare l'offesa di particolare tenuita' rispetto al reato di incendio boschivo colposo. Proprio della legittimita' costituzionale di tale espressa esclusione dubita il giudice a quo. 1.3.- Le questioni sarebbero rilevanti. Il rimettente rammenta, invero, che una questione analoga era gia' stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata manifestamente inammissibile dall'ordinanza n. 113 del 2024 di questa Corte. In quel caso, tuttavia, questa Corte aveva ritenuto irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del procedimento a quo era stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il legislatore ha modificato l'art. 131-bis cod. pen., disponendo espressamente che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede, tra l'altro, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 423-bis cod. pen. Il fatto oggetto dell'odierno procedimento e' stato, invece,...

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