Sentenza 2025-11-20 5. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del fatto - Applicazione al reato di incendio boschivo colposo - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). - Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 20 Novembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), del codice penale, promosso dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza, nel
procedimento penale a carico di M. P. con ordinanza del 19 settembre
2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 2024, la cui trattazione e' stata fissata per
l'adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del
registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero
3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto
di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere
l'offesa di particolare tenuita'».
1.1.- Il rimettente e' chiamato, in sede di udienza preliminare,
a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di
M. P.
L'imputato e' chiamato a rispondere del reato di incendio
boschivo colposo, previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod.
pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3
agosto 2023.
Il giudice a quo riferisce che il personale del Comando
provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato a intervenire
dallo stesso imputato, avrebbe accertato «la presenza di un incendio
di sterpaglie», estesosi sino ad attingere un deposito di legna e la
«copertura erbacea seccaginosa e i rovi del sottobosco» adiacente,
«coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e
cagionando lievi danni alle chiome degli alberi». L'imputato aveva
dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti di avere egli stesso
appiccato il fuoco a «residui vegetali suddivisi in diversi piccoli
ammassi». Il fuoco si sarebbe tuttavia propagato in modo non
previsto, in seguito al «cambio repentino della direzione del vento».
In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri
di Pietragalla, si sarebbe poi riscontrato, con il ricorso a un
applicativo informatico regionale denominato «RSDI» (Regional Spatial
Data Infrastructure), che le fiamme avrebbero interessato un'area
complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti
pertinenza dell'abitazione dell'imputato e di 3500 metri quadri di
bosco ceduo di specie quercina.
Una persona transitata nell'occasione nei pressi dell'abitazione
dell'imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere visto l'imputato
impegnato nel tentativo di spegnere un «piccolo fuoco derivante da
ammassi di erba secca».
1.2.- Ritiene il giudice a quo che l'analisi degli atti di
indagine consentirebbe di formulare una ragionevole prognosi di
condanna, cio' che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il
giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi oggettivi
e soggettivi del reato di cui all'art. 423-bis, secondo comma, cod.
pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo
alla luce della definizione offerta dall'art. 2 della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi),
secondo cui «[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste
all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o
incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
Tuttavia, le circostanze del caso indurrebbero a ritenere il
fatto ascritto all'imputato come di particolare tenuita' ai sensi
dell'art. 131-bis cod. pen.
Infatti, le fiamme avrebbero «interessato la sola copertura
erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area
boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle
chiome degli alberi»; dall'incendio non sarebbe derivato alcun
significativo pericolo per l'incolumita' pubblica; il grado di
colpevolezza dell'imputato sarebbe limitato, posto che gli
abbruciamenti realizzati dall'imputato hanno riguardato piccoli
ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprieta'
dell'imputato stesso, il quale non si e' avveduto del mutamento della
direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altresi' la
sua condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di
arrestare l'incendio e nell'aver chiamato egli stesso i soccorsi.
Il rimettente, tuttavia, rileva come, nel caso di specie,
l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare
tenuita' del fatto sia preclusa: l'art. 131-bis, terzo comma, numero
3), cod. pen. impedisce, infatti, di considerare l'offesa di
particolare tenuita' rispetto al reato di incendio boschivo colposo.
Proprio della legittimita' costituzionale di tale espressa esclusione
dubita il giudice a quo.
1.3.- Le questioni sarebbero rilevanti.
Il rimettente rammenta, invero, che una questione analoga era
gia' stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata
manifestamente inammissibile dall'ordinanza n. 113 del 2024 di questa
Corte. In quel caso, tuttavia, questa Corte aveva ritenuto
irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del
procedimento a quo era stato commesso prima dell'entrata in vigore
dell'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il
legislatore ha modificato l'art. 131-bis cod. pen., disponendo
espressamente che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita' quando si procede, tra l'altro, per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'art. 423-bis cod. pen. Il fatto oggetto
dell'odierno procedimento e' stato, invece,...
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