Sentenza 2025-11-05 4. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Promozione della realta' virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie - Copertura dei costi - Utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario, per il finanziamento delle spese sanitarie - Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 05 Novembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 98, 117,
132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n.
42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia
(legge di stabilita' regionale 2025)», promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2025,
depositato in cancelleria il 1° marzo 2025, iscritto al n. 12 del
registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2025 il Giudice
relatore Angelo Buscema;
uditi l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per il Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Paolo Scagliola per la
Regione Puglia;
deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2025,
depositato il 1° marzo 2025, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della
Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale
2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2025)».
1.1.- L'art. 98 della legge regionale impugnata (rubricato
«Promozione della realta' virtuale nella formazione medica e delle
professioni sanitarie») collocherebbe nel perimetro del bilancio
sanitario regionale finanziamenti in favore di enti estranei al
Servizio sanitario nazionale finalizzati a interventi e attivita'
variamente legate alla formazione professionale.
Tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, con riguardo alla materia «coordinamento
della finanza pubblica», in relazione all'art. 20 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
In particolare, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011
prevede che «[n]ell'ambito del bilancio regionale le regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite
relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,
al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e
le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse
indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di
finanziamento, nonche' un'agevole verifica delle ulteriori risorse
rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo
servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso». Pertanto,
l'inclusione nel bilancio sanitario regionale di costi relativi ad
attivita' di formazione ovvero allo studio e alla ricerca
universitaria comporterebbe una violazione delle regole sulla
rendicontazione della spesa sanitaria regionale.
La violazione della disciplina statale sarebbe evidente
considerando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della
missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela
della salute, spese volte a finanziare attivita' legate alla
formazione in favore di enti estranei al SSN determinerebbe una
rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale,
in violazione dell'evocato principio dell'esatta perimetrazione delle
entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio
sanitario regionale posto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Tali argomentazioni sarebbero avvalorate da quanto statuito nella
sentenza di questa Corte n. 68 del 2024, la quale avrebbe
riconosciuto, in una fattispecie analoga concernente la legge della
Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilita' 2023),
che le spese per l'attivazione e l'accreditamento di corsi di
formazione per diverse professionalita', quali gli operatori
socio-sanitari e i medici veterinari, «esorbitano dall'ambito delle
risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale»
e, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese
sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, cosi'
eludendo le finalita' di armonizzazione contabile».
1.2.- Censure analoghe sono rivolte all'art. 160 della legge reg.
Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Contributo straordinario per la
ricerca e gli studi digital health e tecnologie digitali per la
sanita' pugliese»). La disposizione de qua, infatti, assegna
all'Universita' del Salento, ovvero a un ente esterno al SSN,
dotazioni finanziare relative alla missione 13 del bilancio regionale
per sostenere le attivita' di studio e di ricerca sulla telemedicina
e su altre tecnologie medico-informatiche attivate dal Dipartimento
di medicina sperimentale.
Cosi' facendo, la Regione Puglia porrebbe a carico del bilancio
sanitario regionale spese che non avrebbero alcuna specifica
attinenza con l'ambito della tutela della salute, determinando una
non corretta rappresentazione del bilancio sanitario e la violazione
dei principi di «coordinamento della finanza pubblica» e di
armonizzazione contabile stabiliti dallo Stato (sul punto e' citata
la sentenza di questa Corte n. 80 del 2017).
Il ricorrente richiama integralmente quanto gia' argomentato in
relazione alla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 98
della legge regionale in esame, lamentando la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 118
del 2011, in quanto le risorse destinate a finanziare il sistema
sanitario non potrebbero essere destinate agli istituti universitari
per l'attivazione di corsi di laurea o di formazione
post-universitaria, ne' per il sostegno a programmi di studio e di
ricerca.
1.3.- E' impugnato altresi' l'art. 117 della medesima legge reg.
Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Organico nelle residenze
terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi
del Comportamento alimentare») il quale prevede che «[n]elle
disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in
materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per
l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i
Disturbi del Comportamento Alimentare e' prevista, tra le altre, la
figura professionale del biologo nutrizionista».
La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto,
nel richiedere che le strutture si dotino della figura del biologo
nutrizionista, farebbe riferimento a una professionalita' non
prevista dalla legge nazionale, in violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la
determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni,
in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.
131), indicato quale norma interposta.
In particolare, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto
con il predetto art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 ai sensi
del quale «[l]a potesta' legislativa regionale si esercita sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale» che detta
i principi fondamentali della materia, individua le nuove figure
professionali e disciplina l'istituzione di nuovi albi professionali.
Assume l'Avvocatura generale che l'ordinamento italiano non
prevede, come autonoma e specifica figura professionale, il biologo
nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando le
specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la
formazione.
Cio' posto, la disposizione regionale impugnata, proprio in
quanto prevede come necessaria ai fini dell'autorizzazione e
dell'accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista
dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1,
comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.
1.4.- Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 132 e 217 della
legge reg. Puglia n. 42 del 2024 per violazione dell'art. 117, terzo
comma, Cost., anch'essi in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs.
n. 30 del 2006, indicato quale norma interposta.
L'art. 132 (rubricato «Trattamento dei disturbi dello spettro
autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016»)
disciplina l'avvio delle attivita' dei centri specializzati per il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico e prevede, «in
attesa di programmare una adeguata formazione per alcune
professionalita' ora carenti», l'intercambiabilita', per un periodo
transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della
riabilitazione in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in
trattamento e per esigenze di turnazione.
L'art. 217 della stessa legge regionale prevede che per
consentire l'avvio e il potenziamento delle attivita' delle comunita'
riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessita', nelle more della
programmazione di un'adeguata formazione per alcune professionalita'
al momento carenti, e' disposta l'intercambiabilita', per un periodo
transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della
riabilitazione (terapista occupazionale, educatore professionale,
educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione
psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica).
I predetti artt. 132 e 217 sarebbero costituzionalmente
illegittimi poiche' contrasterebbero con la normativa nazionale che
riserva alla potesta' legislativa dello Stato l'individuazione...
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