Sentenza 2025-11-05 4. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Promozione della realta' virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie - Copertura dei costi - Utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario, per il finanziamento delle spese sanitarie - Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita'.

Published date28 Gennaio 2026
Enactment Date05 Novembre 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue4
IssuerSentenze ed Ordinanze Della Corte
Extracted Content
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2025)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, depositato in cancelleria il 1° marzo 2025, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2025. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Paolo Scagliola per la Regione Puglia; deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2025, depositato il 1° marzo 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2025)». 1.1.- L'art. 98 della legge regionale impugnata (rubricato «Promozione della realta' virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie») collocherebbe nel perimetro del bilancio sanitario regionale finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale finalizzati a interventi e attivita' variamente legate alla formazione professionale. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). In particolare, l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che «[n]ell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso». Pertanto, l'inclusione nel bilancio sanitario regionale di costi relativi ad attivita' di formazione ovvero allo studio e alla ricerca universitaria comporterebbe una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale. La violazione della disciplina statale sarebbe evidente considerando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela della salute, spese volte a finanziare attivita' legate alla formazione in favore di enti estranei al SSN determinerebbe una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell'evocato principio dell'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale posto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Tali argomentazioni sarebbero avvalorate da quanto statuito nella sentenza di questa Corte n. 68 del 2024, la quale avrebbe riconosciuto, in una fattispecie analoga concernente la legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilita' 2023), che le spese per l'attivazione e l'accreditamento di corsi di formazione per diverse professionalita', quali gli operatori socio-sanitari e i medici veterinari, «esorbitano dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale» e, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, cosi' eludendo le finalita' di armonizzazione contabile». 1.2.- Censure analoghe sono rivolte all'art. 160 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Contributo straordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie digitali per la sanita' pugliese»). La disposizione de qua, infatti, assegna all'Universita' del Salento, ovvero a un ente esterno al SSN, dotazioni finanziare relative alla missione 13 del bilancio regionale per sostenere le attivita' di studio e di ricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie medico-informatiche attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale. Cosi' facendo, la Regione Puglia porrebbe a carico del bilancio sanitario regionale spese che non avrebbero alcuna specifica attinenza con l'ambito della tutela della salute, determinando una non corretta rappresentazione del bilancio sanitario e la violazione dei principi di «coordinamento della finanza pubblica» e di armonizzazione contabile stabiliti dallo Stato (sul punto e' citata la sentenza di questa Corte n. 80 del 2017). Il ricorrente richiama integralmente quanto gia' argomentato in relazione alla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 98 della legge regionale in esame, lamentando la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto le risorse destinate a finanziare il sistema sanitario non potrebbero essere destinate agli istituti universitari per l'attivazione di corsi di laurea o di formazione post-universitaria, ne' per il sostegno a programmi di studio e di ricerca. 1.3.- E' impugnato altresi' l'art. 117 della medesima legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento alimentare») il quale prevede che «[n]elle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare e' prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista». La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, nel richiedere che le strutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, farebbe riferimento a una professionalita' non prevista dalla legge nazionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni, in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), indicato quale norma interposta. In particolare, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con il predetto art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 ai sensi del quale «[l]a potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» che detta i principi fondamentali della materia, individua le nuove figure professionali e disciplina l'istituzione di nuovi albi professionali. Assume l'Avvocatura generale che l'ordinamento italiano non prevede, come autonoma e specifica figura professionale, il biologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando le specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la formazione. Cio' posto, la disposizione regionale impugnata, proprio in quanto prevede come necessaria ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista, violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006. 1.4.- Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., anch'essi in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, indicato quale norma interposta. L'art. 132 (rubricato «Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016») disciplina l'avvio delle attivita' dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e prevede, «in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalita' ora carenti», l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione. L'art. 217 della stessa legge regionale prevede che per consentire l'avvio e il potenziamento delle attivita' delle comunita' riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessita', nelle more della programmazione di un'adeguata formazione per alcune professionalita' al momento carenti, e' disposta l'intercambiabilita', per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica). I predetti artt. 132 e 217 sarebbero costituzionalmente illegittimi poiche' contrasterebbero con la normativa nazionale che riserva alla potesta' legislativa dello Stato l'individuazione...

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