Sentenza 2025-10-07 144. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Licenziamento illegittimo - Indennita' risarcitoria - Commisurazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) - Asserita differenziazione della base retributiva rilevante in ragione dell'assoggettamento del lavoratore al regime dell'indennita' premio di servizio (IPS) - Denunciata violazione del principio.
| Published date | 08 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 07 Ottobre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 41 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma
2, secondo periodo (recte: terzo periodo), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato
dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» promosso dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di
giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra S. T. e Azienda
provinciale per i servizi sanitari per la Provincia autonoma di
Trento, con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 13 del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2025. Visti l'atto di costituzione di S. T. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 la Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; uditi gli avvocati Salvatore Florio e Vincenzo Ferrante per S.
T., nonche' l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente
del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 10 luglio 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2025 (iscritta al n. 13 reg. ord.
2025), il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 63, comma 2, secondo periodo (recte: terzo periodo), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s) e z ), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 1.1.- La predetta disposizione e' censurata per contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nella
parte in cui dispone, «alla luce di un'interpretazione
necessariamente sistematica», che l'indennita' risarcitoria,
spettante al lavoratore alle dipendenze di una pubblica
amministrazione illegittimamente licenziato, assoggettato al regime
dell'indennita' premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo
1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale
degli Enti locali), sia commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo della predetta indennita', «anziche'
all'ultima retribuzione comprendente tutti i compensi aventi
carattere continuativo che si ricolleghino alle particolari modalita'
della prestazione in atto al momento del licenziamento, ad esclusione
di quelli eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonche' di
quelli aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale». 1.2.- Il rimettente rappresenta di dover decidere il ricorso
proposto da S. T., dirigente medico, avverso la sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso, comminatagli in data 19 ottobre
2021 dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento,
datrice di lavoro. Espone, in particolare, di aver disposto, sulla
base dell'accertata illegittimita' del recesso, la reintegra del
ricorrente nel posto di lavoro con sentenza non definitiva, del 14
settembre 2023, e di dover ora procedere alla liquidazione
dell'indennita' risarcitoria in favore del lavoratore, essendo
controversa tra le parti l'individuazione del parametro di
riferimento per il relativo calcolo. Secondo il ricorrente, infatti, tale parametro sarebbe
rappresentato dalla «ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto», come testualmente
prescritto dall'art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165
del 2001, da determinarsi sulla base dell'art. 1, comma 2,
dell'Allegato 4 al Contratto collettivo provinciale di lavoro del
personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio
sanitario provinciale per il quadriennio giuridico 2002/2005 - bienni
economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 25 settembre 2006.
Per l'effetto, l'indennita' in questione risulterebbe di ammontare
pari a euro 276.485,31, calcolata sulla base di una retribuzione
media mensile pari a euro 14.454,22. L'Azienda provinciale convenuta, invece, nega l'applicabilita'
della norma del contratto collettivo invocata dal lavoratore, in
quanto riferibile al solo personale che abbia aderito al fondo
pensione Laborfonds e che si trovi, per l'effetto, in regime di
trattamento di fine rapporto (TFR), mentre il ricorrente, non
aderente a detto fondo, risulta soggetto al regime dell'IPS.
Pertanto, per l'Azienda, troverebbero applicazione l'art. 2, commi 6
e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) e l'art. 4, comma 1,
dell'accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici. Di conseguenza, l'indennita' spettante al
ricorrente ammonterebbe a euro 162.677,32, determinata sulla base di
una retribuzione mensile pari a euro 9.477,88. 1.3.- Cio' posto, per il rimettente, nessuna delle due tesi puo'
essere seguita, presupponendo entrambe l'assoggettamento del
lavoratore al regime del TFR disciplinato dall'art. 2120 del codice
civile, al quale il ricorrente risulta invece estraneo, per la sua
mancata adesione al fondo Laborfonds, che la contrattazione
collettiva provinciale prevede come condizione necessaria per la
cessazione del regime dell'IPS. 1.4.- Per il giudice a quo si pone quindi «una delicata questione
di diritto», ossia se l'indennita' risarcitoria di cui all'art. 63,
comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, spettante al
dipendente pubblico illegittimamente licenziato, in regime di
indennita' premio di servizio, poi reintegrato nel posto di lavoro in
forza di una pronuncia giudiziale (come avvenuto nel caso di specie),
«debba essere commisurata all'"ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del trattamento di fine rapporto", come prescrive
letteralmente la norma, o piuttosto, occorra considerarsi che il
lavoratore licenziato stava maturando l'indennita' di fine servizio
comunque denominata». Evidenzia ancora il rimettente come le tesi
sostenute...
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