Sentenza 2025-04-29 62. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di NCC di ambulanza per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile, in assenza di motivi di interesse generale - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Illegittimita'.
| Published date | 30 Aprile 2025 |
| Enactment Date | 29 Aprile 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 18 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38,
recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre
2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)»,
che ha sostituito l'art. 7, comma 4, della legge della Regione
Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e
polizia mortuaria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel
procedimento vertente tra Agenzia Servizi Triolo AST srls e Comune di
Reggio Calabria, con ordinanza del 30 luglio 2024, iscritta al n. 175
del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2025 la Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
udito l'avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria;
deliberato nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 30 luglio 2024 (iscritta al n. 175 reg.
ord. 2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria,
sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48
(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», sostitutivo
dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre
2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria),
in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione.
1.1.- Il rimettente espone di essere stato adito dalla Agenzia
Servizi Triolo AST srls (di seguito: la Societa'), operante nel
settore dei servizi funebri, per l'annullamento della nota del Comune
di Reggio Calabria del 16 ottobre 2023, prot. n. 246929U, recante il
diniego di rilascio dell'autorizzazione al noleggio con conducente
(NCC) ad uso ambulanza, nonche' l'intimazione a cessare, entro il 31
dicembre 2023, il servizio di «autoambulanza di trasporto», fino ad
allora esercitato dalla Societa' in forza di precedente titolo
autorizzativo. La determinazione comunale - afferma il TAR - e' stata
adottata in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge reg. Calabria n. 38 del 2023 che, andando a sostituire il comma
4 dell'art. 7 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, ha fissato,
per le imprese funebri, il divieto di «esercizio, anche tramite
proprio personale, del servizio di ambulanza, di attivita' di
trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso
sanitario extra-ospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile,
nonche' ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o
assimilabile».
Il TAR espone che, avverso la predetta nota, la Societa' ha
dedotto, quale unico motivo di ricorso, l'illegittimita'
costituzionale del citato art. 5, in quanto in contrasto con gli
artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. Rappresenta,
inoltre, che il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria si
sono costituiti per resistere al ricorso: il primo, eccependone
l'inammissibilita' per carenza di interesse ad agire, in ragione
dell'asserito contenuto meramente dichiarativo dell'atto impugnato;
la seconda, formulando la medesima eccezione, salvo aggiungere quella
di difetto di legittimazione passiva; entrambi, comunque, insistendo
per la non fondatezza della prospettata questione di illegittimita'
costituzionale.
2.- Quanto all'oggetto del giudizio, il rimettente ricostruisce,
innanzitutto, il quadro normativo di riferimento.
2.1.- A tal proposito, premette che la legge reg. Calabria n. 48
del 2019, su cui e' intervenuta la disposizione censurata, e' stata
ulteriormente modificata dalla successiva legge della Regione
Calabria 22 aprile 2024, n. 17, recante «Modifiche e integrazione
della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in
materia funeraria e polizia mortuaria)», «pubblicata successivamente
al deposito del [...] ricorso», le cui modifiche «pero', non
impattano sulla norma sospettata di illegittimita' costituzionale».
Il TAR rileva, quindi, che la disposizione censurata, nel sostituire
il previgente art. 7, comma 4, della legge regionale del 2019, ne ha
accentuato la rigidita', dato che essa «inibisce (anche) il servizio
NCC svolto con autoambulanze, prima autorizzato in capo alla
ricorrente».
2.2.- Quanto alla regolamentazione dell'attivita' di trasporto di
infermi e infortunati tramite autoambulanze, il TAR Calabria
rappresenta che «l'autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e
infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di
trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro che per le
autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente
per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, e' rilasciata
dall'autorita' comunale, in qualita' di autorita' sanitaria locale»;
che il servizio NCC mediante autoambulanze trova la sua disciplina
nell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), in combinato disposto con l'art. 244 del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada), non essendo applicabile la legge 15
gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), «dato che le ambulanze
non rientrano nell'elenco dei tipi di veicoli previsti dalla stessa e
per mezzo dei quali e' possibile svolgere i servizi pubblici non di
linea»; che la licenza di esercizio viene rilasciata dal comune, ai
sensi dell'art. 85, comma 3, cod. strada, «senza alcuna limitazione
anche a societa', oltre che a persone fisiche, e il conducente non
deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo
sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli»;
che, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni
in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze)
costituisce il regolamento in materia di immatricolazione ed uso
delle ambulanze.
2.3.- Cio' premesso, il Collegio rimettente afferma di essere
chiamato a valutare se l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge
reg. Calabria n. 38 del 2023, «inibendo alle imprese funebri
l'esercizio di attivita' "collaterali" a quella principale di
trasporto funebre, quali il servizio di ambulanza con NCC per il
trasporto di pazienti che non si trovano in stato di urgente bisogno
sanitario, restringa irragionevolmente la concorrenza nel mercato,
compromettendo il diritto costituzionale alla liberta' di iniziativa
economica».
3.- Il TAR ritiene, in primo luogo, di non estromettere la
Regione Calabria, di cui sarebbe evidente l'interesse a essere parte
del giudizio in cui si controverte della legittimita' costituzionale
di una propria legge. In punto di rilevanza, poi, reputa superabile
l'eccepita carenza di interesse al ricorso, in ragione della natura
provvedimentale e della portata immediatamente lesiva della nota
impugnata. Ritiene quindi rilevanti le questioni, atteso che il
provvedimento impugnato «e' stato emesso in diretta derivazione dalle
norme qui sospettate di incostituzionalita'».
4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente assume,
alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela
della concorrenza (sono citate le sentenze n. 56 del 2020 e n. 287
del 2016), che la disposizione regionale abbia «una valenza
significativamente anticoncorrenziale a danno delle imprese funebri»,
invadendo irragionevolmente o, comunque, interferendo con la materia
trasversale della tutela della concorrenza, riservata in via
esclusiva alla competenza legislativa statale (viene citato in questo
senso il disegno di legge A.S. n. 963 - XVIII Legislatura, recante
«Disciplina delle attivita' funerarie», presentato in Senato in data
27 dicembre 2018). Ad avviso del Collegio, la normativa censurata,
nel precludere alle sole imprese funebri l'esercizio del «servizio di
ambulanza con conducente di tipo B» - «che esula prima facie dal
trasporto "sanitario" e si rivolge [...] a soggetti che non
necessitano di cure mediche d'urgenza» -, ne restringe illogicamente
le potenzialita' di accesso al mercato e alle correlate opportunita'
di profitto. La previsione regionale non risulterebbe compatibile
«con i principi della competizione commerciale e imprenditoriale»,
oltre ad avere un possibile effetto distorsivo della concorrenza «al
rovescio». In particolare, chi necessita dei servizi di una impresa
funebre non avrebbe interesse «ad avvalersi di un'ambulanza»; e,
all'inverso, al bisogno di chi si rivolge «ad un gestore di trasporto
ambulanze di tipo B, sia esso o meno "impresa funebre"» sarebbe
estranea l'urgenza sanitaria dettata dal pericolo di un imminente
decesso, con conseguente esclusione di «complicazioni concorrenziali
sotto forma di "accaparramento" della clientela».
4.1.- Per il TAR Calabria, spetta quindi allo Stato, nella
materia della tutela della concorrenza come pure nelle altre materie
cosiddette "trasversali" (quali i beni culturali e l'ambiente), «il
potere di fissare "standard" di tutela uniforme su tutto il
territorio nazionale», senza peraltro che cio' escluda la competenza
regionale per la cura di interessi collegati. Il Collegio rimettente
osserva, nello specifico, come alla fattispecie in esame, regolata da
fonti nazionali di rango primario e secondario (sono a tal fine
indicati il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e il d.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria»), non siano estranee competenze...
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