Sentenza 2025-04-29 62. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impresa e imprenditore - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di NCC di ambulanza per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile, in assenza di motivi di interesse generale - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Illegittimita'.

Published date30 Aprile 2025
Enactment Date29 Aprile 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue18
IssuerSentenze ed Ordinanze Della Corte
Extracted Content
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», che ha sostituito l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra Agenzia Servizi Triolo AST srls e Comune di Reggio Calabria, con ordinanza del 30 luglio 2024, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2024. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi; udito l'avvocato Domenico Gullo per la Regione Calabria; deliberato nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 30 luglio 2024 (iscritta al n. 175 reg. ord. 2024), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», sostitutivo dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 1.1.- Il rimettente espone di essere stato adito dalla Agenzia Servizi Triolo AST srls (di seguito: la Societa'), operante nel settore dei servizi funebri, per l'annullamento della nota del Comune di Reggio Calabria del 16 ottobre 2023, prot. n. 246929U, recante il diniego di rilascio dell'autorizzazione al noleggio con conducente (NCC) ad uso ambulanza, nonche' l'intimazione a cessare, entro il 31 dicembre 2023, il servizio di «autoambulanza di trasporto», fino ad allora esercitato dalla Societa' in forza di precedente titolo autorizzativo. La determinazione comunale - afferma il TAR - e' stata adottata in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023 che, andando a sostituire il comma 4 dell'art. 7 della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, ha fissato, per le imprese funebri, il divieto di «esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attivita' di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonche' ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile». Il TAR espone che, avverso la predetta nota, la Societa' ha dedotto, quale unico motivo di ricorso, l'illegittimita' costituzionale del citato art. 5, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. Rappresenta, inoltre, che il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria si sono costituiti per resistere al ricorso: il primo, eccependone l'inammissibilita' per carenza di interesse ad agire, in ragione dell'asserito contenuto meramente dichiarativo dell'atto impugnato; la seconda, formulando la medesima eccezione, salvo aggiungere quella di difetto di legittimazione passiva; entrambi, comunque, insistendo per la non fondatezza della prospettata questione di illegittimita' costituzionale. 2.- Quanto all'oggetto del giudizio, il rimettente ricostruisce, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento. 2.1.- A tal proposito, premette che la legge reg. Calabria n. 48 del 2019, su cui e' intervenuta la disposizione censurata, e' stata ulteriormente modificata dalla successiva legge della Regione Calabria 22 aprile 2024, n. 17, recante «Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», «pubblicata successivamente al deposito del [...] ricorso», le cui modifiche «pero', non impattano sulla norma sospettata di illegittimita' costituzionale». Il TAR rileva, quindi, che la disposizione censurata, nel sostituire il previgente art. 7, comma 4, della legge regionale del 2019, ne ha accentuato la rigidita', dato che essa «inibisce (anche) il servizio NCC svolto con autoambulanze, prima autorizzato in capo alla ricorrente». 2.2.- Quanto alla regolamentazione dell'attivita' di trasporto di infermi e infortunati tramite autoambulanze, il TAR Calabria rappresenta che «l'autorizzazione sanitaria per trasporto infermi e infortunati, sia per autoambulanze ad uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro che per le autoambulanze ad uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo, e' rilasciata dall'autorita' comunale, in qualita' di autorita' sanitaria locale»; che il servizio NCC mediante autoambulanze trova la sua disciplina nell'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in combinato disposto con l'art. 244 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non essendo applicabile la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), «dato che le ambulanze non rientrano nell'elenco dei tipi di veicoli previsti dalla stessa e per mezzo dei quali e' possibile svolgere i servizi pubblici non di linea»; che la licenza di esercizio viene rilasciata dal comune, ai sensi dell'art. 85, comma 3, cod. strada, «senza alcuna limitazione anche a societa', oltre che a persone fisiche, e il conducente non deve essere iscritto al ruolo istituito presso la CCIAA essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli»; che, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) costituisce il regolamento in materia di immatricolazione ed uso delle ambulanze. 2.3.- Cio' premesso, il Collegio rimettente afferma di essere chiamato a valutare se l'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, «inibendo alle imprese funebri l'esercizio di attivita' "collaterali" a quella principale di trasporto funebre, quali il servizio di ambulanza con NCC per il trasporto di pazienti che non si trovano in stato di urgente bisogno sanitario, restringa irragionevolmente la concorrenza nel mercato, compromettendo il diritto costituzionale alla liberta' di iniziativa economica». 3.- Il TAR ritiene, in primo luogo, di non estromettere la Regione Calabria, di cui sarebbe evidente l'interesse a essere parte del giudizio in cui si controverte della legittimita' costituzionale di una propria legge. In punto di rilevanza, poi, reputa superabile l'eccepita carenza di interesse al ricorso, in ragione della natura provvedimentale e della portata immediatamente lesiva della nota impugnata. Ritiene quindi rilevanti le questioni, atteso che il provvedimento impugnato «e' stato emesso in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di incostituzionalita'». 4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente assume, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della concorrenza (sono citate le sentenze n. 56 del 2020 e n. 287 del 2016), che la disposizione regionale abbia «una valenza significativamente anticoncorrenziale a danno delle imprese funebri», invadendo irragionevolmente o, comunque, interferendo con la materia trasversale della tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva alla competenza legislativa statale (viene citato in questo senso il disegno di legge A.S. n. 963 - XVIII Legislatura, recante «Disciplina delle attivita' funerarie», presentato in Senato in data 27 dicembre 2018). Ad avviso del Collegio, la normativa censurata, nel precludere alle sole imprese funebri l'esercizio del «servizio di ambulanza con conducente di tipo B» - «che esula prima facie dal trasporto "sanitario" e si rivolge [...] a soggetti che non necessitano di cure mediche d'urgenza» -, ne restringe illogicamente le potenzialita' di accesso al mercato e alle correlate opportunita' di profitto. La previsione regionale non risulterebbe compatibile «con i principi della competizione commerciale e imprenditoriale», oltre ad avere un possibile effetto distorsivo della concorrenza «al rovescio». In particolare, chi necessita dei servizi di una impresa funebre non avrebbe interesse «ad avvalersi di un'ambulanza»; e, all'inverso, al bisogno di chi si rivolge «ad un gestore di trasporto ambulanze di tipo B, sia esso o meno "impresa funebre"» sarebbe estranea l'urgenza sanitaria dettata dal pericolo di un imminente decesso, con conseguente esclusione di «complicazioni concorrenziali sotto forma di "accaparramento" della clientela». 4.1.- Per il TAR Calabria, spetta quindi allo Stato, nella materia della tutela della concorrenza come pure nelle altre materie cosiddette "trasversali" (quali i beni culturali e l'ambiente), «il potere di fissare "standard" di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale», senza peraltro che cio' escluda la competenza regionale per la cura di interessi collegati. Il Collegio rimettente osserva, nello specifico, come alla fattispecie in esame, regolata da fonti nazionali di rango primario e secondario (sono a tal fine indicati il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), non siano estranee competenze...

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