Sentenza 2025-04-24 59. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione siciliana - Tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito (tariffa per la somministrazione idropotabile all'ingrosso) - Determinazione da parte della Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione idrica regionale - Denunciata violazione dell.
| Published date | 30 Aprile 2025 |
| Enactment Date | 24 Aprile 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 18 |
| Issuer | Sentenze ed Ordinanze Della Corte |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione
siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse
idriche), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione prima, con sentenze non definitive dell'11 marzo
2024, iscritte ai numeri 98 e 155 del registro ordinanze 2024 e
rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 23 e 36, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visti gli atti di costituzione di AMAP spa, Acquaenna scpa,
Assemblea territoriale idrica di Enna (ATI Enna), Siciliacque spa e
della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
uditi gli avvocati Giuseppe Immordino per AMAP spa, Giovanni
Mania per Acquaenna scpa, Stefano Polizzotto per Assemblea
territoriale idrica di Enna (ATI Enna), Fabio Elefante e Rocco Mauro
Todero per Siciliacque spa, nonche' Enrico Pistone Nascone per la
Regione siciliana;
deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con sentenza non definitiva dell'11 marzo 2024, iscritta al
n. 98 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11
agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche).
Le disposizioni censurate - aggiunte dall'art. 11, comma 1, della
legge della Regione siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla
legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25
maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) -
per quanto di interesse: a) individuano nella Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di
pubblica utilita', l'organo competente a stabilire la tariffa e lo
schema regolatorio per «il servizio correlato alle opere di
approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito» (comma
1-bis); b) istituiscono, presso l'Assessorato regionale dell'energia
e dei servizi di pubblica utilita', la Commissione idrica regionale
(di seguito, anche: CIR), composta dai presidenti delle assemblee
territoriali idriche e presieduta dal menzionato assessore o da un
suo delegato (comma 1-ter); c) prevedono che sulla proposta
tariffaria sia richiesto il parere di tale Commissione, che si
intende favorevolmente acquisito se non espresso entro trenta giorni
dalla ricezione della proposta stessa (comma 1-quater); e, infine, d)
stabiliscono la gratuita' della partecipazione dei componenti alla
commissione (comma 1-quinquies).
1.1.- Il giudice amministrativo riferisce di essere chiamato a
decidere dell'impugnazione proposta da AMAP spa - gestore del
servizio idrico integrato (di seguito, anche: SII) nel territorio
dell'ambito territoriale ottimale (di seguito, anche: ATO) di Palermo
- della delibera della Giunta della Regione siciliana 6 luglio 2023,
n. 287 (Adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 10
agosto 2022, n.16. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed
aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito
del gestore Siciliacque S.p.A. Approvazione tariffa per il periodo
regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale 2018-2019) che, previo
parere (formatosi per silenzio significativo) della CIR, ha approvato
la tariffa applicabile al servizio di sovrambito per il periodo
2016-2019 e il relativo aggiornamento per il biennio 2018-2019. Tale
servizio di fornitura idrica all'ingrosso, espletato in favore dei
gestori del SII operanti nei singoli ATO di dimensione provinciale,
e' affidato in tutto il territorio regionale a Siciliacque spa -
societa' partecipata al 25 per cento dalla Regione siciliana -, che
lo svolge tramite le opere idriche regionali di captazione, accumulo,
potabilizzazione e adduzione di cui e' parimenti affidataria.
Il rimettente espone in punto di fatto che:
- AMAP spa per distribuire l'acqua in alcuni comuni dell'ATO di
Palermo deve, a sua volta, ricorrere alla fornitura del grossista;
- fino al 2011, per tale approvvigionamento Siciliacque spa aveva
applicato la tariffa appositamente stabilita nella convenzione
sottoscritta nel 2004 con l'amministrazione regionale al fine di
regolare i diversi aspetti dell'affidamento delle infrastrutture e
del servizio di sovrambito;
- in virtu' delle competenze assegnate dal decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'allora
Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEGSI) aveva deliberato il sistema di determinazione delle tariffe
del SII per il primo periodo regolatorio 2012/2013, secondo il
cosiddetto metodo tariffario transitorio;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, seconda sezione, 15 maggio 2014, n. 1272, respingendo il
ricorso di Siciliacque spa, aveva dichiarato l'applicabilita' del
metodo tariffario stabilito dall'Autorita' anche nei confronti dei
grossisti, e l'inefficacia delle clausole convenzionali
incompatibili;
- la sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte aveva dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge reg.
siciliana n. 19 del 2015, tra l'altro, nella parte in cui assegnava
alla Giunta regionale la «competenza in materia di tariffa del SII»;
- ciononostante, la Giunta regionale, per la sola fornitura di
acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, aveva proceduto ad
approvare l'articolazione tariffaria per il periodo regolatorio
2016/2019 e il relativo aggiornamento, rispettivamente, con le
delibere 13 luglio 2018, n. 249 e 4 aprile 2019, n. 138;
- entrambi i provvedimenti erano stati annullati dalla sentenza
del medesimo TAR Sicilia, sezione prima, 10 febbraio 2020, n. 328,
confermata in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, con sentenza 8 luglio 2021, n. 666, per difetto
di competenza in quanto ritenuta spettante agli enti di governo
d'ambito;
- a fronte di tali decisioni del giudice amministrativo, la
Regione siciliana con l'art. 11 della legge reg. siciliana n. 16 del
2022 ha attribuito all'esecutivo regionale la competenza a
determinare la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio
correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di
livello sovrambito;
- in applicazione di tale normativa, con la delibera impugnata,
la Giunta regionale ha provveduto a rideterminare il livello
tariffario e il suo aggiornamento sulla base dei valori
rispettivamente stabiliti dalle precedenti delibere annullate con il
giudicato amministrativo;
- la ricorrente ha sostenuto l'illegittimita' del provvedimento
dell'organo politico per violazione del principio di irretroattivita'
dei provvedimenti amministrativi, per mancata formazione del parere
favorevole della CIR tramite silenzio-assenso e per violazione dei
termini previsti dall'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (di seguito, anche: ARERA). Inoltre, ha prospettato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e
1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.
1.2.- Il rimettente premette alla esposizione dei presupposti per
sollevare questione di legittimita' costituzionale alcune
considerazioni di rito e di merito.
Quanto ai profili preliminari, il Tribunale amministrativo
regionale ritiene che il ricorso sia ammissibile, da un lato, perche'
le deliberate tariffe sarebbero immediatamente applicabili prima
della formale approvazione di ARERA, secondo quanto previsto
dall'art. 9 della delibera della stessa Autorita' (allora AEEGSI) 28
dicembre 2015, n. 664 (Approvazione del metodo tariffario idrico per
il secondo periodo regolatorio MTI - 2) e, dall'altro lato, perche'
sussisterebbe un interesse attuale e concreto di AMAP spa
all'annullamento degli atti impugnati in quanto la deliberata tariffa
sarebbe piu' alta di quella applicata in precedenza.
Quanto al merito, la sentenza non definitiva esamina e dichiara
non fondato il primo motivo di ricorso di carattere potenzialmente
assorbente.
1.3.- Tanto premesso, in punto di rilevanza delle questioni, il
giudice a quo afferma che la deliberazione impugnata e' atto
applicativo della disciplina censurata in quanto in essa si rinviene
l'attribuzione della competenza alla Giunta regionale a determinare
la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio de quo.
Secondo il TAR Sicilia dovrebbe farsi applicazione della
normativa censurata nello scrutinio del secondo e del terzo motivo di
impugnazione che presupporrebbero il riscontro della competenza
dell'organo che ha adottato il provvedimento. Pertanto, «il giudizio
[...] non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione
della questione di legittimita' costituzionale [...] il cui eventuale
accoglimento comporterebbe la conseguente illegittimita' della
deliberazione n. 287 [del] 2023, atto che di tale norma regionale
costituisce diretta ed immediata espressione esecutiva».
1.4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente
denuncia la violazione da parte delle disposizioni regionali della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela
della concorrenza e della tutela dell'ambiente di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere e) e s), Cost. sotto due diversi profili.
1.5.- Con un primo gruppo di questioni - su cui prevalentemente
l'atto di rimessione si incentra - e' lamentato il contrasto con il
combinato disposto degli artt. 142, comma 3, 147, comma 1, e 154,
comma 4, del ...
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