Sentenza 2025-04-24 59. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione siciliana - Tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito (tariffa per la somministrazione idropotabile all'ingrosso) - Determinazione da parte della Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione idrica regionale - Denunciata violazione dell.

Published date30 Aprile 2025
Enactment Date24 Aprile 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue18
IssuerSentenze ed Ordinanze Della Corte
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ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con sentenze non definitive dell'11 marzo 2024, iscritte ai numeri 98 e 155 del registro ordinanze 2024 e rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23 e 36, prima serie speciale, dell'anno 2024. Visti gli atti di costituzione di AMAP spa, Acquaenna scpa, Assemblea territoriale idrica di Enna (ATI Enna), Siciliacque spa e della Regione siciliana; udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; uditi gli avvocati Giuseppe Immordino per AMAP spa, Giovanni Mania per Acquaenna scpa, Stefano Polizzotto per Assemblea territoriale idrica di Enna (ATI Enna), Fabio Elefante e Rocco Mauro Todero per Siciliacque spa, nonche' Enrico Pistone Nascone per la Regione siciliana; deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025. Ritenuto in fatto 1.- Con sentenza non definitiva dell'11 marzo 2024, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche). Le disposizioni censurate - aggiunte dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie) - per quanto di interesse: a) individuano nella Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita', l'organo competente a stabilire la tariffa e lo schema regolatorio per «il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito» (comma 1-bis); b) istituiscono, presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', la Commissione idrica regionale (di seguito, anche: CIR), composta dai presidenti delle assemblee territoriali idriche e presieduta dal menzionato assessore o da un suo delegato (comma 1-ter); c) prevedono che sulla proposta tariffaria sia richiesto il parere di tale Commissione, che si intende favorevolmente acquisito se non espresso entro trenta giorni dalla ricezione della proposta stessa (comma 1-quater); e, infine, d) stabiliscono la gratuita' della partecipazione dei componenti alla commissione (comma 1-quinquies). 1.1.- Il giudice amministrativo riferisce di essere chiamato a decidere dell'impugnazione proposta da AMAP spa - gestore del servizio idrico integrato (di seguito, anche: SII) nel territorio dell'ambito territoriale ottimale (di seguito, anche: ATO) di Palermo - della delibera della Giunta della Regione siciliana 6 luglio 2023, n. 287 (Adempimenti di cui all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16. Tariffa idrica relativa al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di sovrambito del gestore Siciliacque S.p.A. Approvazione tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale 2018-2019) che, previo parere (formatosi per silenzio significativo) della CIR, ha approvato la tariffa applicabile al servizio di sovrambito per il periodo 2016-2019 e il relativo aggiornamento per il biennio 2018-2019. Tale servizio di fornitura idrica all'ingrosso, espletato in favore dei gestori del SII operanti nei singoli ATO di dimensione provinciale, e' affidato in tutto il territorio regionale a Siciliacque spa - societa' partecipata al 25 per cento dalla Regione siciliana -, che lo svolge tramite le opere idriche regionali di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione di cui e' parimenti affidataria. Il rimettente espone in punto di fatto che: - AMAP spa per distribuire l'acqua in alcuni comuni dell'ATO di Palermo deve, a sua volta, ricorrere alla fornitura del grossista; - fino al 2011, per tale approvvigionamento Siciliacque spa aveva applicato la tariffa appositamente stabilita nella convenzione sottoscritta nel 2004 con l'amministrazione regionale al fine di regolare i diversi aspetti dell'affidamento delle infrastrutture e del servizio di sovrambito; - in virtu' delle competenze assegnate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'allora Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) aveva deliberato il sistema di determinazione delle tariffe del SII per il primo periodo regolatorio 2012/2013, secondo il cosiddetto metodo tariffario transitorio; - la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, seconda sezione, 15 maggio 2014, n. 1272, respingendo il ricorso di Siciliacque spa, aveva dichiarato l'applicabilita' del metodo tariffario stabilito dall'Autorita' anche nei confronti dei grossisti, e l'inefficacia delle clausole convenzionali incompatibili; - la sentenza n. 93 del 2017 di questa Corte aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, tra l'altro, nella parte in cui assegnava alla Giunta regionale la «competenza in materia di tariffa del SII»; - ciononostante, la Giunta regionale, per la sola fornitura di acqua all'ingrosso a scala di sovrambito, aveva proceduto ad approvare l'articolazione tariffaria per il periodo regolatorio 2016/2019 e il relativo aggiornamento, rispettivamente, con le delibere 13 luglio 2018, n. 249 e 4 aprile 2019, n. 138; - entrambi i provvedimenti erano stati annullati dalla sentenza del medesimo TAR Sicilia, sezione prima, 10 febbraio 2020, n. 328, confermata in appello dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza 8 luglio 2021, n. 666, per difetto di competenza in quanto ritenuta spettante agli enti di governo d'ambito; - a fronte di tali decisioni del giudice amministrativo, la Regione siciliana con l'art. 11 della legge reg. siciliana n. 16 del 2022 ha attribuito all'esecutivo regionale la competenza a determinare la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito; - in applicazione di tale normativa, con la delibera impugnata, la Giunta regionale ha provveduto a rideterminare il livello tariffario e il suo aggiornamento sulla base dei valori rispettivamente stabiliti dalle precedenti delibere annullate con il giudicato amministrativo; - la ricorrente ha sostenuto l'illegittimita' del provvedimento dell'organo politico per violazione del principio di irretroattivita' dei provvedimenti amministrativi, per mancata formazione del parere favorevole della CIR tramite silenzio-assenso e per violazione dei termini previsti dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito, anche: ARERA). Inoltre, ha prospettato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. 1.2.- Il rimettente premette alla esposizione dei presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale alcune considerazioni di rito e di merito. Quanto ai profili preliminari, il Tribunale amministrativo regionale ritiene che il ricorso sia ammissibile, da un lato, perche' le deliberate tariffe sarebbero immediatamente applicabili prima della formale approvazione di ARERA, secondo quanto previsto dall'art. 9 della delibera della stessa Autorita' (allora AEEGSI) 28 dicembre 2015, n. 664 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2) e, dall'altro lato, perche' sussisterebbe un interesse attuale e concreto di AMAP spa all'annullamento degli atti impugnati in quanto la deliberata tariffa sarebbe piu' alta di quella applicata in precedenza. Quanto al merito, la sentenza non definitiva esamina e dichiara non fondato il primo motivo di ricorso di carattere potenzialmente assorbente. 1.3.- Tanto premesso, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo afferma che la deliberazione impugnata e' atto applicativo della disciplina censurata in quanto in essa si rinviene l'attribuzione della competenza alla Giunta regionale a determinare la tariffa e lo schema regolatorio per il servizio de quo. Secondo il TAR Sicilia dovrebbe farsi applicazione della normativa censurata nello scrutinio del secondo e del terzo motivo di impugnazione che presupporrebbero il riscontro della competenza dell'organo che ha adottato il provvedimento. Pertanto, «il giudizio [...] non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale [...] il cui eventuale accoglimento comporterebbe la conseguente illegittimita' della deliberazione n. 287 [del] 2023, atto che di tale norma regionale costituisce diretta ed immediata espressione esecutiva». 1.4.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente denuncia la violazione da parte delle disposizioni regionali della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. sotto due diversi profili. 1.5.- Con un primo gruppo di questioni - su cui prevalentemente l'atto di rimessione si incentra - e' lamentato il contrasto con il combinato disposto degli artt. 142, comma 3, 147, comma 1, e 154, comma 4, del ...

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