n. 51 SENTENZA 12 - 21 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra I. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 21 febbraio 2013, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, anche per il caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziche' dalla data in cui l'Amministrazione ne ha avuto notizia, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. 2.- Il giudice a quo premette di essere stato adito da I. G., con ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione dal Corpo della polizia penitenziaria, cui lo stesso apparteneva. Il provvedimento espulsivo veniva adottato in relazione a fatti per i quali era stata promossa l'azione penale. Il Tribunale aveva emesso pronuncia di condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. La Corte d'appello, con sentenza depositata in cancelleria il 13 dicembre 2005, e divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2006, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di I. G. per essere il reato ascrittogli estinto a causa di intervenuta prescrizione. L'Amministrazione penitenziaria veniva portata a conoscenza della sentenza dall'ufficio giudiziario in data 14 luglio 2006 ed avviava il procedimento disciplinare il successivo 28 luglio. 3.- Il rimettente espone, quindi, che il provvedimento conclusivo e' stato impugnato per la violazione del termine di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992. Se il termine per avviare l'azione disciplinare fosse decorso dal 13 dicembre 2005, data di deposito della sentenza di proscioglimento, il provvedimento sanzionatorio sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto intervenuto oltre il previsto termine di 120 giorni da tale data. 4.- Il TAR Lazio ritiene la sussistenza della rilevanza in quanto la disposizione censurata trova applicazione nella fattispecie in esame, sia in ragione dell'appartenenza dell'interessato al Corpo della polizia penitenziaria, sia perche' il caso in esame rientra nell'ampia dizione «procedimento penale comunque definito». 5.- Il rimettente, pur dando atto che parte della giurisprudenza amministrativa ha interpretato analoga disposizione, relativa al personale della Polizia di Stato, nel senso che il termine per iniziare il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza che l'amministrazione ha avuto della pronuncia penale, afferma di non poter addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimita' costituzionale, in ragione del tenore letterale della stessa e dell'ambito normativo in cui si colloca. Come si evince dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), e dall'art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), il legislatore ha inteso far coincidere la decorrenza del termine per promuovere l'azione disciplinare con la data in cui l'Amministrazione ha assunto consapevolezza della sentenza penale, secondo i diversi meccanismi ivi previsti, solo nel caso di condanna. Diversamente, in presenza di una sentenza definitiva di proscioglimento, l'art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ha enunciato la regola opposta, ribadita dalla norma impugnata. Tale regola ha superato il vaglio di costituzionalita' (sentenza n. 264 del 1990), essendo stata ritenuta non irragionevole. 6.- Il TAR Lazio censura la disposizione in esame assumendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale che, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nel procedimento disciplinare, ha inteso valorizzare, anche a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, quello del pubblico dipendente a non essere sottoposto senza certi e definiti limiti temporali all'azione disciplinare. Afferma, quindi, che tali principi potrebbero essere attualizzati rispetto al caso della sentenza penale che accerti l'estinzione del reato...

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