n. 42 SENTENZA 11 - 15 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato in cancelleria il 31 maggio 2012 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato il 31 maggio 2012 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi dell'anno 2012, la Regione siciliana ha, tra l'altro, promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), cosi' come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 marzo 2012, n. 71, denunciandone il contrasto con l'articolo 36 [rectius: 36, primo comma] dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), secondo cui «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima», e con le relative norme attuative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), ed in particolare con l'art. 2 [rectius: 2, primo comma], secondo cui «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime». La ricorrente lamenta altresi' la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non prevederebbe la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. 1.1. - L'art. 2 (rubricato «Tribunale delle imprese») del d.l. n. 1 del 2012, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, ha apportato numerose modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), prevedendo - tra l'altro - l'istituzione di sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali e le corti d'appello con sede nel capoluogo di ogni Regione. Il comma 3 dell'articolo in esame ha inserito il comma 1-ter nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale stabilisce che per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 il contributo unificato dovuto per le spese di giustizia, previsto al comma 1 del medesimo articolo 13, sia raddoppiato. Il successivo comma 4 del medesimo art. 2 ha disposto che il maggior gettito derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 3 sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. 1.2. - Secondo la Regione siciliana la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato dovuto per le spese di giustizia violerebbe l'art. 36 dello statuto d'autonomia e le relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, ed in particolare l'art. 2, nonche' il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Infatti, prosegue la ricorrente, la destinazione del gettito delle entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione siciliana potrebbe essere sottoposta a deroghe e limitazioni solamente quando ricorra il doppio requisito della «novita' del tributo» e della «specificita' dello scopo», cosi' come espressamente previsto sia dall'art. 36 dello statuto che dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Da tali disposizioni difatti, argomenta la difesa regionale, sarebbe possibile ricavare la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni - tra le quali sono appunto da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato (finalita' specificate nelle leggi medesime) - spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, anche tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio...

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