N. 51 SENTENZA 5 - 9 marzo 2012

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunita' montane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011, ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 30 maggio 2011 e depositato in cancelleria il successivo 31 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunita' montane).

Ad avviso del ricorrente le dette disposizioni sarebbero in contrasto con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, nonche' con l'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e con l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

  1. - L'art. 11, comma 1, della predetta legge regionale prevede che l'amministrazione regionale e gli enti che dipendono da essa vengano a ricoprire i posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ricorrendo all'istituto della mobilita' sia del personale a tempo indeterminato che a quello impiegato in lavori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunita' montane in applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

    Il citato art. 30, pero', precisa la difesa statale, trova applicazione solamente per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non per personale precario come e' quello dei cosiddetti lavoratori socialmente utili.

    Pertanto, in tal modo, la disposizione regionale impugnata viene, in uno con la cessione del contratto, a convertire rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, operando la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei LSU e, di fatto, realizzando un inquadramento riservato. Essa, quindi, procedendo alla stabilizzazione di personale precario, si porrebbe in contrasto, irragionevolmente, con l'art. 97 della Costituzione, che stabilisce l'obbligatorieta' dell'espletamento del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione.

    In proposito, l'Avvocatura dello Stato rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, solo la presenza di particolari e straordinarie esigenze, non rinvenibili nel caso di specie, potrebbe consentire la deroga a tale principio.

  2. - Secondo il ricorrente, la disposizione regionale in oggetto si porrebbe in contrasto, altresi', con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Infatti - prosegue la difesa erariale - il comma 1 dell'art. 11 della citata legge regionale, richiamando l'istituto della mobilita' per il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, concretizzerebbe una 'cessione del contratto' (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 9 settembre 2010, n. 19251 e 12 dicembre 2006, n...

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