N. 282 SENTENZA 17 - 28 ottobre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (doc. IV-ter n. 10-A), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Carmine Santo Patarino nei confronti del dottor Nicola Putignano, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto, con ricorso notificato il 30 marzo 2011, depositato presso la cancelleria il 26 aprile 2011 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l'avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato presso la cancelleria il 7 giugno 2010 (confl. pot. amm. n. 5 del 2010) il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare che i fatti per i quali e' in corso procedimento penale nei confronti di Carmine Santo Patarino, per il delitto di cui all'art. 595 del codice penale nei confronti di Nicola Putignano, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, e di annullare conseguentemente la deliberazione che la medesima Camera aveva adottato il 28 ottobre 2009 recependo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di 'dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Patarino nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione'.

Il ricorrente rileva che la condotta ascritta all'on. Patarino consiste nell'avere, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto, accusato Nicola Putignano sia 'di aver inviato al Sindaco di Castellaneta una lettera raccomandata contenente 'intimidazioni minacciose', che dovevano essere interpretate come rivolte 'ad estorcere provvedimenti amministrativi'' in favore del medesimo Putignano, sia di pretendere di 'ottenere con minacce tutto quanto torna utile al gruppo da lui rappresentato'; l'on. Patarino avrebbe inoltre accusato il Putignano 'di non gradire che da parte degli amministratori vi fosse il rispetto della legge e la trasparenza, essendo lo stesso ed il gruppo di 'Nuova Concordia' abituati da sempre a fare il buono ed il cattivo tempo per il loro interesse aziendale'.

Nella denuncia sarebbero state presenti 'altre numerose espressioni rivolte a screditare e squalificare la condotta' del Putignano, anche 'nella qualita' di amministratore del gruppo 'Nuova...

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