Una sententia di Celso padre contra ius antiquum

AutoreVenanzia Giodice Sabbatelli
Pagine23-41
QUESTIONI FEDECOMMISSARIE 23
I
Una sententia di Celso padre contra ius antiquum*
Sommario: 1. Celso padre e una regola di «diritto antico». - 2. Ius antiquum e
voluntas testatoris. - 3. Sententia Celsi e senatoconsulto Liboniano.
1. Celso padre e una regola di «diritto antico»
D. 31.29 è un passo noto in letteratura1.
* Il saggio è stato già pubblicato negli Scritti di storia per Mario Pani. Documenti e
studi 48. Bari 2011, 179-91. L’attuale edizione non presenta che lievi modifiche.
1 Cels. 36 dig. L.251. Il contesto celsino è con ogni verosimiglianza quello de-
dicato ai caduca. Non ne dubita Voci 19672, 453, seguito da Cerami 1985, 175, che
considera la testimonianza di Celso parte residua di una più articolata discussione
in ordine alla capacitas delle c.d. exceptae personae. È un pensiero condiviso anche
da Astolfi 19964, 269 ss., che studia il passo trattando proprio della devoluzione
dei caduca. Sul punto suscita qualche perplessità il silenzio di Wieling 1972, 90-91,
e di Johnston 1988, 195-196, i quali esaminano il brano solo in ordine alla rilevan-
za della voluntas nell’interpretazione degli atti mortis causa, e con risultati non
sempre soddisfacenti, specialmente per la mancata analisi del rapporto tra ius
antiquum e legislazione caducaria; presupposto ineludibile per la comprensione
delle problematiche qui affrontate da Celso figlio. Sin dagli inizi degli anni settanta
dello scorso secolo, il testo, la cui «unità logica» è difficilmente contestabile, è
stato studiato anche in ordine alle modalità di svolgimento delle cause fedecom-
missarie. Metro 1972, 203-204 e nt. 68, per esempio, lo considerava fondamentale
per provare che i procedimenti straordinari, in questo caso la iurisdictio de fidei-
commissis, si svolgevano «esclusivamente e senza soluzione di continuità dinanzi
all’organo competente». La struttura dei processi straordinari è ancora oggi argo-
mento di molte discussioni. Infatti, se si va oltre D. 31.29 pr., ritenuto una «inop-
pugnabile testimonianza» dell’unitarietà dello svolgimento delle procedure cogni-
torie, non è infrequente trovare nel Digesto giustinianeo altri luoghi (spec. D.
32.12, Val. 1 fid.; D. 30.109.1, Afr. 6 quaest.; D. 42.5.27, Ulp. 1 de off. cons.; D.
PARTE PRIMA
24
In un mio precedente studio2 mi sono occupata del princi-
pium pur se limitatamente a talune curiosità prosopografiche e
alla ricostruzione del quadro socio politico entro il quale si svol-
sero i fatti descritti dal suo autore, Giuvenzio Celso figlio:
Pater meus referebat, cum esset in consilio Duceni Veri
consulis, itum in sententiam suam, ut, cum Otacilius Catulus
filia ex asse herede instituta liberto ducenta legasset
petissetque ab eo, ut ea concubinae ipsius daret, et libertus
vivo testatore decessisset et quod ei relictum erat apud filiam
remansisset, cogeretur filia id fideicommissum concubinae
reddere. 1. Quod alicuius heredis nominatim fidei committitur,
potest videri ita demum dari voluisse, si ille exstitisset heres.
2. Si filio heredi pars eius, a quo nominatim legatum est,
adcrescit, non prestabit legatum, quod iure antiquo capit.
Otacilio nomina erede universale la figlia, e dispone a favore
di un liberto, suo fiduciario, il legato di una somma che si deve
supporre ingente, se negli esempi giurisprudenziali è d’uso per lo
più indicare il valore di un lascito con centum piuttosto che col
suo doppio3, con la preghiera di restituire lo stesso importo alla
propria concubina4. La premorienza del liberto al testatore de-
42.2.7, Afr. 5 quaest.; e forse pure D. 8.2.11; D. 5.1.82; D. 35.1.50), che parrebbe-
ro invece mostrare la conservazione del principio cardine dei processi dell’ordo,
quello di due distinte, anche se non necessarie, fasi processuali, implicanti l’eser-
cizio da parte del magistrato della cognitio della facoltà di dare iudicem, con la
conseguente attribuzione all’organo giudicante degli opportuni poteri e con la
definizione dei limiti di tali poteri attraverso «l’enunciazione di una regola giuridica
concreta, la cui sostanza non doveva essere dissimile da quella delle formule». Lo
sostiene con fermezza Scherillo 1960, 226. Cf r. anche i miei studi: Giodice Sabbatelli
2001, 30 e nt. 4, 264 e nt. 107; Ead. 2002, 639-640 e nt. 77.
2 Giodice Sabbatelli 2006, 94 ss.
3 VIR. s.v. «centum» 403. Celso figlio potrebbe aver inteso segnalare con un
significativo e comunque generico «ducenta» la rilevanza economica della causa,
piuttosto che la sua esatta consistenza; un dato, quest’ultimo, evidentemente
ritenuto non decisivo ai fini della questione che si intendeva esporre. Cfr. Giodice
Sabbatelli 2006, 104 ss. e nt. 32.
4 Un’onesta liberta, forse, vissuta in concubinato col proprio patrono impos-

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